Cassazione Civile, Ordinanza n. 33906/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiore IVA, IRES e IRAP, oltre a sanzioni, contestando alla società l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e la conseguente indebita detrazione/deduzione di costi, nell’ambito di un meccanismo collegato a un credito IVA ritenuto fittizio in capo alla società cedente e a operazioni infragruppo con uso del deposito IVA. La CTR aveva rigettato l’appello della società, richiamando anche pregresse decisioni sul credito IVA della cedente e ritenendo provata la natura cartolare dell’interposizione e la consapevolezza della frode. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. per avere i giudici di merito ritenuto provata l’inesistenza delle operazioni con meri indizi, senza considerare la prova contraria e l’effettività delle transazioni; 2) nullità per motivazione apparente ex artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; 3) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 per avere negato la detrazione IVA in presenza del principio di neutralità; 4) omessa pronuncia sull’illegittimità del recupero ai fini delle imposte dirette e sulla deducibilità dei costi, anche in relazione all’asserita mancanza di presupposti per i costi da reato; 5) omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione delle sanzioni ex art. 7 d.lgs. 472/1997 e d.lgs. 158/2015; 6) omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione per pregiudizialità rispetto ad altri giudizi concernenti il credito IVA della cedente e altri avvisi di accertamento collegati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità, e comunque non confrontato con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata; ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché la motivazione della CTR era comprensibile e sufficiente, non apparente; ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione può provare anche per presunzioni la consapevolezza del cessionario e che, una volta assolto tale onere, spetta al contribuente la prova della buona fede; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e perché la doglianza sulla mancata pronuncia appariva comunque assorbita dalla conferma dell’accertamento; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per mancata specificità della domanda in appello e perché la mera invocazione dello ius superveniens sanzionatorio non impone di per sé la rideterminazione della sanzione; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di autosufficienza e perché, comunque, mancava una pregiudizialità necessaria tra i giudizi richiamati, trattandosi anche di soggetti e annualità differenti. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato per escludere che vi sia stata un’erronea ripartizione dell’onere della prova; la censura del ricorrente in realtà mirava a contestare l’apprezzamento dei fatti e delle prove, riservato al giudice di merito.
richiamato in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al merito e censurabile in cassazione solo per vizio di sussunzione o motivazione nei limiti consentiti.
utilizzato per affermare che il sindacato di legittimità sulle presunzioni è limitato alla verifica della corretta sussunzione giuridica e della tenuta motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per le doglianze di nullità della sentenza e omessa pronuncia.
richiamato per la dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria.
richiamato insieme all’art. 36 d.lgs. 546/1992 nella censura di motivazione apparente.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse solo apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
richiamato sul diritto di detrazione IVA; la Corte ribadisce che la detrazione è esclusa quando l’operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
richiamato come base normativa della rettifica IVA anche tramite presunzioni.
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
richiamato per la rettifica delle imposte dirette sulla base di presunzioni e per l’accertamento dei costi indeducibili.
richiamato in relazione alla deducibilità dei costi da reato e alla doglianza di omessa pronuncia.
richiamato come modifica della disciplina della deducibilità dei costi da reato.
richiamato in tema di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997
richiamato per la richiesta di riduzione della sanzione; la Corte osserva che la riduzione fino alla metà richiede allegazioni specifiche e circostanze eccezionali/proporzionali rilevanti nel caso concreto.
richiamato quale ius superveniens in materia sanzionatoria; la Corte esclude che operi automaticamente in favor rei senza specifiche allegazioni sul caso concreto.
richiamato per i vizi di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché le questioni non erano state dedotte con sufficiente specificità o risultavano comunque implicitamente disattese.
richiamato nella censura di sospensione del giudizio per pregiudizialità.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992
richiamato in tema di sospensione del processo tributario.
art. 6 Statuto dei diritti del contribuente
richiamato indirettamente nella parte relativa al credito IVA e all’assenza di effetti accertativi dell’inerzia dell’Amministrazione.
richiamato per escludere che il decorso del termine di decadenza impedisca ogni contestazione del credito IVA inesistente.
Massime di principio
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché basate su elementi oggettivi specifici idonei a dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito delle prove: la deduzione di violazione di legge non può mascherare una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice attribuisca alla prova presuntiva un significato giuridicamente errato (ad esempio ritenendo sufficienti indizi non gravi, precisi e concordanti o viceversa), non quando si contesti soltanto l’apprezzamento degli indizi.
- Il diniego della detrazione IVA è compatibile con il principio di neutralità quando l’operazione è soggettivamente inesistente e risulta provata la consapevolezza, o la conoscibilità secondo ordinaria diligenza, della partecipazione a un’evasione; non è invece configurabile una responsabilità oggettiva del cessionario privo di consapevolezza.
- Il credito IVA non si consolida per la sola esposizione in dichiarazione o per inerzia dell’Amministrazione: esso esiste solo se risultano i fatti generatori e può essere contestato dall’Ufficio anche oltre il mero decorso del tempo, ove si tratti di credito inesistente.
- La riduzione della sanzione ex art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 non discende automaticamente da uno ius superveniens più favorevole, ma richiede allegazioni specifiche e circostanze concrete che rendano sproporzionata la sanzione irrogata rispetto al tributo e alla condotta complessiva del contribuente.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede la trascrizione puntuale della domanda o eccezione non esaminata e dei relativi atti processuali; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Non sussiste sospensione necessaria per pregiudizialità tra giudizi tributari quando manca un rapporto di dipendenza necessaria o quando le cause coinvolgono soggetti diversi o distinti atti impositivi, anche se connessi da profili logici o fattuali.
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