Cassazione Civile, Ordinanza n. 00751/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società di fatto e di alcuni soggetti ritenuti soci o coinvolti in una presunta frode carosello basata su operazioni fatturate come fittizie. In primo grado i ricorsi erano stati respinti; in appello la decisione era stata parzialmente riformata con rideterminazione dei redditi e dell'IVA accertati. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, deducendo che non erano stati regolarmente evocati tutti i soggetti necessari, in particolare un altro socio; 2) violazione delle norme sul potere istruttorio del giudice tributario e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse disposto l'acquisizione di documenti non tempestivamente prodotti dall'Ufficio e non potesse valorizzarli per colmare carenze probatorie dell'Amministrazione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sugli avvisi di accertamento, contestando che gli elementi addotti fossero meri indizi, insufficienti a dimostrare l'effettiva emissione/utilizzazione delle fatture fittizie e l'esistenza della società di fatto, nonché la riferibilità delle operazioni alla ricorrente, che rivendicava anche la cessazione della propria partecipazione in data anteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario nel giudizio tributario, perché la controversia, riguardando l'accertamento unitario del reddito di una società di persone/società di fatto e l'automatica imputazione ai soci, doveva vedere la partecipazione di tutti i soci, compreso quello non ritualmente evocato. Ha quindi dichiarato la nullità della sentenza impugnata e anche della sentenza di primo grado, disponendo la cassazione con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., affinché rinnovi il giudizio a contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso volto a denunciare la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso fondati su violazioni di legge sostanziali e processuali.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del contraddittorio e del giusto processo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio del contraddittorio.
La controversia tributaria relativa all'accertamento unitario verso società e soci richiede la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e l'integrazione del contraddittorio.
Se il contraddittorio non è integro in appello, la causa deve essere rimessa al primo giudice per l'integrazione.
La ricorrente ne denuncia la violazione in tema di poteri istruttori del giudice tributario.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione degli atti impositivi.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità e motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento agli avvisi di accertamento in materia IVA.
Richiamato per censurare la ripartizione e l'assolvimento dell'onere della prova sulla pretesa fiscale.
La Corte lo richiama quale base dell'unitarietà dell'accertamento e dell'imputazione automatica dei redditi ai soci delle società di persone.
Richiamato dalla Corte come rimedio di riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
È la norma applicata per cassare con rinvio al primo giudice dopo aver riscontrato il vizio di litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'accertamento unitario del reddito di una società di persone o di fatto e la conseguente imputazione ai soci, il rapporto processuale è inscindibile: tutti i soci e la società devono partecipare al giudizio, salvo questioni personali.
- La mancanza di anche uno solo dei litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- Quando il vizio di litisconsorzio necessario emerge in cassazione, la Corte deve annullare le pronunce di primo e di secondo grado e rinviare al giudice di prime cure affinché il merito sia riesaminato in contraddittorio integro.
- Nei giudizi tributari la carenza del contraddittorio assorbe l'esame degli altri motivi di ricorso, perché impedisce una decisione valida sull'accertamento comune posto a base della pretesa fiscale.
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