Cassazione Civile, Ordinanza n. 07739/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel commercio di pelletteria, per IRES, IVA e IRAP relative agli anni d’imposta 2003 e 2004, in esito a una verifica fiscale su altra società inserita in un meccanismo di frode IVA comunitaria. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, sia ritenendo operante il raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di fatti penalmente rilevanti, sia reputando fondato il merito dell’accertamento per fatture relative a operazioni inesistenti. In appello la CTR ha invece accolto il gravame della contribuente, affermando la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo: ha ritenuto che non ricorressero i presupposti del raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973, poiché la segnalazione di irregolarità risultava intervenuta nel settembre 2007 e dunque troppo tardi rispetto ai termini ordinari, con conseguente invalidità degli avvisi. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il raddoppio opera in presenza di seri indizi di reato idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia e dalla sua tempestività; ha inoltre lamentato omesso esame di punti decisivi. La Corte ha condiviso solo in parte la censura, precisando che il raddoppio dei termini vale per IVA e IRES, ma non per IRAP, perché per quest’ultima non opera la disciplina collegata ai reati tributari. Il secondo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ossia limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IVA e IRES, e lo ha rigettato quanto alla ripresa ai fini IRAP. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione della CTR è stata quindi annullata solo in parte, perché la questione del raddoppio dei termini è stata ritenuta erroneamente applicata dalla CTR con riferimento a IVA e IRES, ma non per IRAP.
Norme richiamate
Per gli avvisi relativi a imposte per le quali siano configurabili reati tributari, il termine di accertamento è raddoppiato in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale; non rileva la data di effettiva presentazione della denuncia né l’esito del procedimento penale, se gli avvisi sono stati già notificati secondo la disciplina transitoria applicabile.
La disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento IVA segue la medesima logica dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, richiedendo seri indizi di reato e non la concreta tempestività della denuncia.
art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006
Ha inserito la disciplina del raddoppio dei termini negli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Ha convertito il d.l. n. 223/2006, rendendo operativa la modifica dei termini di accertamento.
Richiamato nel ragionamento del giudice di primo grado quale parametro connesso alla denuncia di reato.
Il raddoppio dei termini presuppone l’insorgenza dell’obbligo di denuncia per reati previsti da questo decreto.
Corte cost. n. 247/2011
È richiamata per affermare che il raddoppio presuppone l’obbligo di denuncia penale, non la sua effettiva presentazione.
art. 1, commi 130-132, L. n. 208/2015
Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016, per effetto della disciplina transitoria.
Fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
È il veicolo processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di punti decisivi.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento tributario opera quando, in relazione a imposte per le quali siano previsti reati tributari, emergano seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata entro il termine ordinario.
- Ai fini del raddoppio dei termini, ciò che rileva è l’esistenza oggettiva dei presupposti di reato, non la scelta o la tempistica dell’ufficio nel trasmettere la notizia di reato, né l’esito del procedimento penale eventualmente avviato.
- La disciplina del raddoppio dei termini non si applica all’IRAP, poiché tale imposta non è assistita da sanzioni penali collegate ai reati tributari.
- Quando il contribuente eccepisce la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo, incombe sull’Ufficio dimostrare di aver rispettato il termine ordinario oppure di avere i presupposti per applicare il diverso termine raddoppiato.
- Le modifiche normative sopravvenute sui termini di accertamento non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016, se opera la disciplina transitoria che fa salvi gli effetti degli atti già emessi.
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