Cassazione Civile, Ordinanza n. 07591/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento di lavori eseguiti in un capannone industriale: installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento, rifacimento dell'impianto a gas e realizzazione della canna fumaria. Il committente proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, che parte dei lavori non fosse stata eseguita, che l'impianto presentasse vizi e difetti, che dovessero essergli rimborsate somme spese per il ripristino del massetto e che fosse risarcito il danno per la mancata disponibilità/locazione del capannone. In appello la Corte territoriale, in riforma parziale, riconosceva alcune poste in favore di entrambe le parti, compresa una somma di euro 612,00 per spese sostenute dal committente per ottenere la certificazione dell'impianto, nonché l'IVA su euro 7.000,00 dovuti all'appaltatore. Con ricorso per cassazione l'appaltatore deduceva: (1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe accolto una domanda nuova relativa al rimborso di euro 612,00; (2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'inammissibilità della medesima domanda nuova in appello; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese; (4) vizio di motivazione sulla ripartizione della consulenza tecnica d'ufficio; (5) vizio di motivazione e violazione di legge per mancato riconoscimento dell'IVA al 20% su euro 7.000,00 nonostante la fattura e il pagamento dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo. Ha ritenuto che la domanda di rimborso di euro 612,00 per il pagamento a un professionista terzo fosse nuova rispetto alla diversa domanda proposta in primo grado, volta solo allo scomputo di una somma addebitata in fattura, e quindi inammissibile in appello. Ha inoltre riconosciuto che, trattandosi di corrispettivo di appalto fatturato e assoggettato a IVA, l'imposta versata era dovuta anche sull'importo di euro 7.000,00, per ulteriori euro 1.400,00. I motivi sulle spese sono stati dichiarati assorbiti, ma la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha cassato la sentenza impugnata e ha riformato la decisione nei limiti indicati, dichiarando inammissibile la domanda nuova e condannando il committente al pagamento dell'ulteriore IVA. Quanto alle spese di tutti i gradi e al compenso della CTU, ha confermato la compensazione integrale per reciproca soccombenza tra le parti, lasciando ferme le statuizioni nei confronti del terzo chiamato.
Norme richiamate
Il giudice d'appello non può pronunciarsi su una domanda nuova non proposta in primo grado; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rende la decisione censurabile in cassazione.
In appello sono inammissibili le domande nuove che introducono un diverso petitum o una diversa causa petendi rispetto al primo grado.
primo comma, secondo periodo
La condanna alle spese per rifiuto ingiustificato di una proposta conciliativa presuppone che la proposta sia davvero conciliativa e che la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta.
La compensazione delle spese resta possibile in presenza di soccombenza reciproca; la clausola di riserva dell'art. 91 consente di escludere la condanna automatica alle spese.
secondo comma, ultimo inciso
La Cassazione può decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le spese di lite e il compenso di consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali regolabili in base all'esito della controversia.
Massime di principio
- In appello è inammissibile la domanda che, pur nascendo dallo stesso fatto storico della pretesa originaria, miri a un risultato diverso e si fondi su una causale eterogenea, perché integra un nuovo tema d'indagine e altera l'oggetto sostanziale del processo.
- La novità della domanda può essere rilevata anche d'ufficio e sussiste non solo quando mutino i fatti costitutivi dedotti, ma anche quando la modifica in secondo grado introduca un petitum diverso rispetto a quello formulato in primo grado.
- Quando un credito per prestazioni d'appalto è documentato da fattura e l'IVA è stata effettivamente corrisposta, l'imposta costituisce un accessorio dovuto per legge e deve essere rimborsata insieme al capitale, se non già compresa nella statuizione di merito.
- Il mancato riconoscimento dell'IVA su una somma già ritenuta dovuta non è una mera svista materiale emendabile con correzione di errore, ma un errore di giudizio censurabile con i normali mezzi di impugnazione.
- La condanna alle spese per mancata accettazione della proposta ex art. 91 c.p.c. presuppone una vera proposta conciliativa limitata alla materia del contendere; una proposta transattiva estesa ad altri rapporti tra le parti non integra il presupposto normativo.
- La compensazione delle spese è giustificata dalla soccombenza reciproca anche quando ciascuna parte risulti vittoriosa solo su alcuni capi delle domande reciproche o di una domanda articolata in più capi.
- Le spese di consulenza tecnica d'ufficio seguono la regolazione delle spese processuali e possono essere poste a carico di entrambe le parti in misura paritaria quando vi sia reciproca soccombenza.
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