Cassazione Civile, Ordinanza n. 07583/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2004, con cui l'Ufficio aveva contestato una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di un terreno edificabile acquistato nel 2000. In primo grado la commissione tributaria aveva accolto il ricorso del contribuente limitatamente al mancato riconoscimento delle spese sostenute sul terreno tra acquisto e vendita, rilevando la documentazione prodotta. In appello, invece, l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e art. 59, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto impugnato l'avviso nella sua interezza, mentre il contribuente aveva contestato solo la mancata considerazione delle spese; inoltre la motivazione d'appello era contraddittoria e non consentiva di comprendere la ratio decidendi. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la motivazione della sentenza della CTR era scarna, non lineare e contraddittoria: da un lato affermava che il primo giudice avesse accolto il ricorso in toto, dall'altro dava rilievo a profili di ultrapetizione, senza chiarire il percorso logico-giuridico seguito per accogliere l'appello. La motivazione non consentiva quindi il controllo sulla ratio decidendi ed era affetta da nullità per motivazione apparente/contraddittoria al di sotto del minimo costituzionale. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il vizio dedotto è stato ricondotto alla violazione di legge e alla nullità della sentenza per motivazione mancante o incomprensibile.
art. 59, comma 2, d.lgs. 546/1992
norma evocata dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della decisione d'appello.
art. 111, comma 6, Cost.
la Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, quale parametro per individuare i casi di nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione, nonché la contraddittorietà irriducibile o la motivazione perplessa, integrano nullità della sentenza.
art. 6, comma 10, d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018
richiamato per la domanda di definizione agevolata, ma non perfezionata per difetto di prova del pagamento.
Massime di principio
- Ricorre nullità della sentenza quando la motivazione è solo apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contraddizione irriducibile, poiché in tali casi non è possibile ricostruire la ratio decidendi e controllare l'iter logico-giuridico del giudice.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non consiste in una mera insufficienza argomentativa, ma nella sostanziale assenza di motivazione o nel suo collasso sotto il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
- Quando il giudice di merito travisa l'oggetto dell'impugnazione o il contenuto della decisione di primo grado, la sentenza d'appello può risultare nulla se tale errore si riflette in una motivazione contraddittoria e non intellegibile.
- La mancata prova del perfezionamento di una definizione agevolata impedisce la sospensione del giudizio e impone la prosecuzione dell'esame del ricorso.
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