Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07584/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per Irpef 2004 nei confronti di una socia di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, cartella emessa in via provvisoria a seguito di avviso di accertamento relativo a maggiori utili extrabilancio accertati in capo alla società. La contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo, da un lato, che dopo il parziale accoglimento del ricorso della società davanti al giudice tributario di primo grado fosse venuto meno il titolo della riscossione nella misura richiesta; dall'altro, che la cartella fosse illegittima perché notificata prima dell'atto impositivo e comunque in assenza di un valido presupposto, deducendo anche vizi di motivazione e violazione delle regole sulla prova e sulle presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, in caso di accoglimento parziale del ricorso davanti alla commissione provinciale il tributo va iscritto a ruolo per l'ammontare risultante dalla sentenza, entro il limite massimo dei due terzi dell'imposta originariamente accertata, sicché non era corretto sostenere che il parziale accoglimento della controversia sulla società avesse fatto venir meno il titolo della riscossione. Sul secondo ha richiamato il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, anche quando l'accertamento societario non sia ancora definitivo, e che il rapporto di pregiudizialità tra i giudizi non esclude la legittimità della pretesa verso il socio. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate. È stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. 546/1992

    "una sorta di provvisoria e parziale esecuzione delle sentenze emesse dalla Commissioni tributarie"; "il tributo ... deve essere pagato: a) per i due terzi ... b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale ... c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione regionale; c-bis) ..."

    La norma disciplina la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio: dopo la sentenza di primo grado che accolga parzialmente il ricorso, va iscritto a ruolo l'importo risultante dalla sentenza della commissione provinciale, con limite massimo dei due terzi dell'imposta originariamente accertata; il riferimento al residuo riguarda la fase di appello.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla esecuzione forzata, ma la Corte non ne ravvisa violazione, perché la riscossione frazionata tributaria segue la disciplina speciale dell'art. 68 d.lgs. 546/1992.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte respinge la censura perché la pretesa verso il socio si fonda su una presunzione ammissibile e su un valido accertamento presupposto in capo alla società.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte esclude la violazione delle regole sulle presunzioni, ribadendo che nella ristretta base sociale la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è legittima.

  • art. 360 c.p.c.

    È indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte: in caso di rapporto di pregiudizialità tra giudizi può essere rilevante la sospensione, ma ciò non invalida di per sé la decisione nei confronti del socio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di riscossione frazionata dei tributi, quando la commissione tributaria provinciale accoglie solo parzialmente il ricorso del contribuente, l'importo iscrivibile a ruolo è quello risultante dalla sentenza di primo grado, con il solo limite massimo dei due terzi dell'imposta originariamente accertata; non è corretto ridurre automaticamente la riscossione a un mero due terzi dell'importo determinato dal giudice.
  • Il 'residuo' di cui all'art. 68 d.lgs. 546/1992 opera nella fase successiva alla decisione d'appello: se il giudice regionale riforma o conferma parzialmente la decisione, la riscossione riguarda quanto ancora dovuto rispetto a quanto già iscritto a ruolo in base al primo grado.
  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, fondandosi la presunzione sulla struttura chiusa della compagine sociale e sul reciproco controllo tra i soci.
  • La pretesa tributaria verso il socio non è illegittima per il solo fatto che l'accertamento principale nei confronti della società non sia ancora definitivo, poiché il rapporto tra i due giudizi è di pregiudizialità e non di automatica invalidità della decisione nei confronti del socio.
  • Chi contesta un accertamento basato su utili extracontabili in contesto di ristretta base sociale deve aggredire specificamente i presupposti della presunzione o far valere i rimedi processuali coerenti con il rapporto di pregiudizialità; non basta negare in astratto la distribuzione degli utili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.