Cassazione Civile, Ordinanza n. 07593/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto privato per la ristrutturazione di un edificio condominiale. L'impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; il condominio proponeva opposizione sostenendo che il mancato pagamento dipendesse da vizi, difformità e lavori non eseguiti o contabilizzati indebitamente. In un giudizio riunito l'appaltatrice chiedeva anche la risoluzione del contratto per inadempimento del committente, il pagamento di ulteriori somme per lavori residui ed extra-contratto, oltre al risarcimento del maggior danno per il ritardato pagamento. La Corte d'appello revocava il decreto ingiuntivo, rideterminava il credito dell'impresa in misura inferiore e ordinava al condominio la comunicazione dei dati dei condomini morosi. Con il ricorso per cassazione l'impresa deduceva sei motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla corretta quantificazione del credito, perché la Corte d'appello aveva aderito al primo supplemento di CTU e non all'ultimo, senza motivare il dissenso; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per la revoca della condanna a euro 3.168,00 non impugnata dal condominio; 3) violazione delle norme sull'appalto e sulle professioni tecniche, per avere escluso che lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori valesse come accettazione senza riserve e quindi come decadenza dalla garanzia per vizi; 4) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'appalto, per la nuova contabilizzazione dei lavori e la riduzione del credito; 5) violazione delle norme sul maggior danno da ritardato pagamento e sul processo di appello, per avere negato il risarcimento del maggior danno da ricorso al credito bancario e per avere ritenuto inammissibile o irrilevante la documentazione bancaria prodotta in appello; 6) violazione delle norme su buona fede e concorso colposo del creditore, per non avere ridotto la responsabilità dell'impresa in ragione del mancato avviso del condominio sui vizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse quantificato il credito dell'impresa sulla base del primo supplemento peritale senza spiegare perché disattendere l'ultima integrazione della CTU, e che avesse erroneamente escluso, o comunque non adeguatamente valutato, la prova del maggior danno da ritardato pagamento in relazione alla documentazione bancaria sopravvenuta prodotta in appello. Sono stati invece rigettati gli altri motivi: è stata ritenuta corretta l'esclusione dell'efficacia vincolante dello stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori ai fini dell'accettazione dell'opera; è stata esclusa la violazione dell'art. 112 c.p.c. quanto alla condanna per i lavori extra-contratto; è stata respinta la doglianza sul concorso colposo del creditore perché non pertinente al thema decidendum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile quando il giudice omette di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione; nella specie la mancata giustificazione del dissenso dall'ultima integrazione della CTU integra il vizio.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il capo non impugnato della decisione di primo grado resta autonomo e coperto da giudicato interno.
La verifica e l'accettazione dell'opera, se non effettuate o non riferibili validamente al committente, non precludono contestazioni sulla misura e qualità dei lavori.
La garanzia per vizi opera solo nei limiti propri dell'appalto e non è esclusa da una mera attestazione di ultimazione lavori priva di valore di accettazione senza riserve.
artt. 15, 16, 17, 18 e 19 L. 143/1949
Le norme sono richiamate per delimitare le funzioni del direttore dei lavori e la distinzione tra attività tecniche e liquidazione contabile del dovuto.
L'interpretazione del contratto deve tener conto del comportamento complessivo delle parti, ma gli stati di avanzamento non sostituiscono la verifica finale dell'opera.
art. 1224, secondo comma, c.c.
Nel ritardo nell'adempimento di un'obbligazione di valuta il creditore può ottenere il maggior danno; per l'imprenditore è sufficiente provare il ricorso al credito bancario come conseguenza dell'inadempimento.
La liquidazione equitativa del danno può intervenire quando la prova del pregiudizio sia acquisita ma non sia possibile una precisa quantificazione.
Le presunzioni possono concorrere alla prova del maggior danno da ritardato pagamento, specie in relazione al ricorso al credito bancario.
In appello possono essere valutati i documenti sopravvenuti idonei a dimostrare il maggior danno maturato dopo la sentenza di primo grado.
La deduzione sul concorso del creditore e sulla buona fede non è fondata nel caso concreto, perché il thema decidendum riguardava il credito dell'appaltatore e non il danno del committente.
La correttezza nell'esecuzione del rapporto non impone, nel caso esaminato, una riduzione automatica della pretesa creditoria dell'appaltatore.
L'applicazione del concorso colposo del creditore è questione di fatto rimessa al giudice di merito; nel caso concreto è stata esclusa con motivazione non censurabile in cassazione.
Richiamati solo dalla ricorrente a sostegno della domanda di risoluzione, ma non decisivi nel capo oggetto di ricorso accolto.
Massime di principio
- In tema di consulenza tecnica d'ufficio, se il giudice aderisce a una sola tra più risultanze peritali o supplementi della stessa CTU, deve motivare specificamente le ragioni del dissenso dalle conclusioni successive o diverse; altrimenti incorre in omesso esame di un fatto decisivo.
- Nel contratto di appalto privato, la mera attestazione di ultimazione dei lavori o la contabilità redatta dal direttore dei lavori non equivalgono di per sé ad accettazione dell'opera senza riserve né precludono contestazioni su quantità, qualità e prezzo delle opere, salvo che tali atti siano stati validamente portati a conoscenza del committente e da questi accettati.
- La direzione dei lavori e la liquidazione finale del corrispettivo sono attività distinte: il direttore dei lavori vincola il committente solo nei limiti delle incombenze tecniche o di specifici poteri conferiti; per attribuire efficacia vincolante alle sue dichiarazioni contabili occorre un incarico espresso anche sulla verifica e liquidazione del dovuto.
- Gli stati di avanzamento lavori approvati hanno valore solo provvisorio e non sostituiscono la verifica finale dell'opera prevista dall'art. 1665 c.c.; se la verifica finale accerta difformità o lavori non eseguiti, gli acconti non impediscono la rideterminazione del credito dell'appaltatore.
- Nel ritardo nell'adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. può essere provato anche in via presuntiva; per l'imprenditore è sufficiente dimostrare, in termini causalmente coerenti, il ricorso al credito bancario o ad altre forme di finanziamento come conseguenza dell'inadempimento.
- In appello possono essere utilizzati documenti sopravvenuti per dimostrare il maggior danno maturato dopo la sentenza di primo grado, purché il documento sia pertinente e idoneo a sorreggere anche una liquidazione equitativa del pregiudizio.
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