Cassazione Civile, Ordinanza n. 07582/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il debitore aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro la creditrice ipotecaria, chiedendo dichiararsi la nullità di un contratto di mutuo fondiario per asserita violazione dell’art. 38 t.u.b., sul presupposto che la somma erogata avesse superato il limite di finanziabilità rispetto al valore dell’immobile dato in garanzia e che, quindi, fosse necessaria una stima del bene e delle opere da eseguire. In appello l’opposizione era stata respinta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 117 t.u.b. e omessa/contraddittoria motivazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la necessità della stima dell’immobile e del costo delle opere ai fini della validità del mutuo e della quantificazione della somma finanziabile; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato circostanze rilevanti e avesse impropriamente valorizzato una perizia espletata in sede esecutiva per ritenere rispettato il limite percentuale di finanziabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la dedotta violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b. non comporta nullità del mutuo fondiario: la disciplina di vigilanza prudenziale fissa un limite meramente specificativo/integrativo dell’oggetto del contratto, non un elemento essenziale né una norma imperativa posta a presidio della validità del negozio. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il superamento del limite non determina nullità del contratto né travolge la garanzia ipotecaria. Ha inoltre precisato che non si era formato alcun giudicato interno sulla configurabilità in astratto della nullità, sicché era possibile per la Cassazione applicare d’ufficio il principio di diritto più recente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
viene richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore per contestare il titolo e la pretesa creditoria
art. 38 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
il limite di finanziabilità del credito fondiario non è considerato elemento essenziale del contratto né presidio della sua validità, ma regola di vigilanza prudenziale
art. 117 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
richiamato dal ricorrente come parametro violato, senza che la Corte ne ricavi la nullità del mutuo
articolo unico della delib. CICR 22 aprile 1995
indicato come fonte della determinazione dell’ammontare massimo dei finanziamenti fondiari, pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile con garanzie integrative
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il limite di finanziabilità previsto per il credito fondiario non integra un elemento essenziale del mutuo e la sua violazione non determina, di per sé, la nullità del contratto.
- Le norme di vigilanza prudenziale in materia bancaria, quando non siano poste a presidio della validità del negozio, incidono sulla regolazione del rapporto e non sull’esistenza del contratto.
- In assenza di un giudicato interno specifico su una statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto, la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio il corretto principio di diritto applicabile, anche se la questione in fatto era stata oggetto del giudizio di merito.
- La perizia di stima del bene ipotecato non è condizione di validità del mutuo fondiario, se la disciplina invocata non attribuisce alla stima una funzione costitutiva del contratto.
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