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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07586/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva deciso sull'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. L'accertamento riguardava presunte operazioni inesistenti con altra ditta e il conseguente recupero a tassazione ai fini IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha poi presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito nella l. 136/2018, allegando il versamento della prima rata e chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente, ritenendo che la controversia fosse definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 e che risultasse allegata la domanda di definizione agevolata nonché il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, come previsto dal comma 10 della norma. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell'Agenzia delle entrate, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 119/2018

    La presentazione della domanda di definizione agevolata e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata, in una controversia definibile, comportano l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • L. 136/2018

    Norma di conversione del d.l. 119/2018 richiamata come base della definizione agevolata.

  • art. 370 c.p.c.

    L'Agenzia delle entrate ha resistito al ricorso per cassazione nei modi previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo eventualmente dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, la produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento richiesto dalla norma determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per definizione agevolata della lite, non possono essere poste spese a carico della parte intimata non costituita.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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