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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27159/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno d'imposta 2002, per un importo complessivo di circa 579.339,40 euro oltre interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendo la nullità o inesistenza della notificazione, la nullità per difetto di sottoscrizione, la mancanza di notificazione degli atti prodromici e la decadenza dal potere impositivo; a seguito della produzione dell'avviso di accertamento prodromico, aveva inoltre contestato i vizi della sua notificazione. Il tribunale tributario provinciale aveva respinto il ricorso; la commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello e, comunque, aveva ritenuto infondate le doglianze sulla notificazione della cartella. In Cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle modalità di notifica dell'avviso di accertamento; violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 per mancata comunicazione con raccomandata dell'avvenuta notifica; violazione dell'art. 148 c.p.c. per assenza della relazione di notificazione in calce all'atto; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulle modalità di notificazione dell'avviso di accertamento. La Corte rileva preliminarmente la mancata notificazione del ricorso anche all'agente della riscossione, soggetto evocato nei gradi di merito, ma decide senza integrazione del contraddittorio perché il ricorso è comunque inammissibile. La ragione decisiva è che la sentenza impugnata era sorretta da una autonoma ratio di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992, ratio che la ricorrente non ha censurato, limitandosi a contestare soltanto l'ulteriore e distinta motivazione di merito sulla notificazione della cartella e, nel ricorso, la notificazione dell'avviso di accertamento. Poiché non è stata impugnata una delle rationes autonome poste a fondamento della decisione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non era assistito da un motivo idoneo a scalfire una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Ha quindi affermato che la mancata censura di tutte le ragioni poste a base della decisione determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, con formazione del giudicato sulla ratio non impugnata. In conseguenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate, oltre a dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a fondare il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione, perché la ratio non impugnata passa in giudicato.
  • Nel giudizio di cassazione il difetto di interesse all'impugnazione può derivare dall'omessa censura della motivazione autonoma e decisiva della sentenza, anche se il ricorrente contesti un'ulteriore motivazione di merito non decisiva.
  • Il principio della ragionevole durata del processo consente di evitare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso quando il ricorso sia già manifestamente inammissibile o prima facie infondato, poiché tale adempimento sarebbe processualmente inutile.
  • Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici: non è sufficiente una richiesta generica di riesame né un mero rinvio agli atti del primo grado per superare la declaratoria di inammissibilità.
  • Le censure relative alla notificazione degli atti tributari devono essere calibrate sul preciso segmento della procedura contestato; impugnare la notificazione di un atto diverso da quello che sorregge la decisione non basta a rimuovere la ratio decidendi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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