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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14084/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'accertamento tributario relativo all'anno d'imposta 2008 per maggiori ricavi e maggiore IVA relativi all'attività di gestione di apparecchi da intrattenimento. Il ricorrente contestava: (i) l'efficacia del giudicato relativo al 2006; (ii) la validità della delega al funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento; (iii) la validità della notifica dell'atto; (iv) la mancata indicazione del responsabile del procedimento e delle informazioni sul passaggio alla fase esecutiva; (v) l'illegittimità della verifica (accessi e indagini bancarie); (vi) la qualificazione giuridica dell'attività (esenzione IVA/PREU vs noleggio/locazione) e (vii) la contestazione delle risultanze bancarie nonché il mancato rispetto del contraddittorio e della valutazione delle osservazioni del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della CTR. In sintesi: (i) il giudicato relativo al 2006 non era estensibile al 2008 perché gli effetti del giudicato per imposte periodiche si limitano ai fatti di efficacia permanente o pluriennale, non presenti nel caso; (ii) la delega a funzionario di carriera direttiva è valida ai fini della sottoscrizione degli avvisi d'accertamento: non è richiesta la qualifica dirigenziale; la delega alla sottoscrizione può essere anche delega di firma attuata tramite ordini di servizio senza indicazione nominativa; (iii) la notifica via posta effettuata dall'Ufficio è stata ritenuta regolare secondo le norme del servizio postale (presunzione di conoscenza per arrivo della dichiarazione); la mancata relazione tipica dell'ufficiale giudiziario non invalida la notifica fatta dall'Ufficio per posta; (iv) l'eventuale carenza di indicazioni sulla fase esecutiva non determina la nullità dell'avviso impositivo, al massimo ne pregiudica la funzione di titolo esecutivo; (v) la verifica svolta dalla Guardia di Finanza e l'ordine di accesso erano legittimi e l'operato della GdF può estendersi anche ad annualità non espressamente indicate; (vi) la CTR ha correttamente ritenuto che, sulla base degli elementi contrattuali e fattuali, l'attività del ricorrente era qualificabile come noleggio/locazione soggetto a IVA e non rientrante nell'esenzione per raccolta delle giocate, questione di fatto rimessa al giudice di merito; (vii) con riguardo alle presunzioni derivate dalle movimentazioni bancarie, il contribuente non ha fornito giustificazioni analitiche idonee a superare la presunzione e la CTR ha valutato congruamente le singole operazioni. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.»

    La sottoscrizione dell'avviso può essere operata da funzionario di carriera direttiva senza qualifica dirigenziale; la delega può essere di firma e realizzarsi anche mediante ordini di servizio senza necessità di indicazione nominativa.

  • disp. att. cod. proc. civ. art.124; art.324 c.p.c.; art.2909 c.c.

    Richiamate nella doglianza sul giudicato esterno: la Corte ricorda che l'effetto vincolante del giudicato esterno per imposte periodiche è limitato a fatti dotati di efficacia permanente o pluriennale; anni diversi e fatti variabili non comportano estensione del giudicato.

  • art. 29 d.l. n. 78/2010 (conv. l. n.122/2010)

    La norma impone che l'avviso indichi anche l'intimazione ad adempiere, ma non ha modificato le regole di notifica dell'atto impositivo; l'eventuale carenza di dettagli sulla fase esecutiva non comporta la nullità dell'avviso impositivo.

  • art. 14 l. n. 890/1982

    Per notifiche eseguite dall'Ufficio a mezzo posta si applicano le norme del servizio postale ordinario: l'arrivo del plico fa presumere la conoscenza dell'atto (art. 1335 c.c.), salvo prova contraria del destinatario.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    L'autorizzazione all'accesso ai locali per le verifiche non circoscrive temporalmente l'ispezione: la Guardia di Finanza, quale polizia tributaria, può effettuare accessi anche per annualità non espressamente indicate; l'ordine di accesso non deve necessariamente dettagliare tutte le annualità ispezionate.

  • art.10, comma 1, n.6 d.P.R. n. 633/1972; art.1, comma 497 l. n. 311/2004

    Prevedono l'esenzione da IVA delle operazioni relative alle giocate e l'applicazione dell'esenzione alla raccolta delle giocate con apparecchi di cui all'art.110 TULPS.

    L'esenzione per le giocate riguarda la raccolta delle giocate nell'ambito dei rapporti disciplinati dalle norme; la sua applicazione dipende dalla qualificazione fattuale del rapporto contrattuale e non è automatica se il giudice di merito ritiene che il rapporto abbia natura di noleggio/locazione.

  • art. 12 l. n. 212/2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale può realizzarsi con strumenti non formalizzati (es. osservazioni verbali, accesso agli atti, questionari); l'Amministrazione deve valutare le osservazioni ma non è obbligata ad esplicitare nell'atto impositivo la risposta a tutte le osservazioni.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le risultanze dei conti bancari forniscono prova idonea per l'accertamento e determinano l'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire giustificazioni analitiche, movimento per movimento, per superare la presunzione di disponibilità di maggior reddito.

  • art. 1335 c.c.

    Presunzione di conoscenza dell'atto per effetto dell'arrivo al luogo di destinazione; rileva nelle notifiche postali eseguite dall'Ufficio.

  • art. 36, comma 4-ter d.l. n. 248/2007

    Richiamata in tema di indicazione del responsabile del procedimento: l'indicazione del responsabile nella fase di accertamento è considerata estesa alle funzioni complessive dell'atto impoesattivo.

Massime di principio

  • Il giudicato formato su accertamenti tributari relativi a un anno non vincola automaticamente accertamenti per anni diversi: l'effetto vincolante sussiste solo se emergono fatti o elementi di efficacia permanente o pluriennale.
  • La sottoscrizione degli avvisi d'accertamento da parte di funzionari di carriera direttiva è valida senza che sia necessaria la qualifica dirigenziale; le deleghe alla sottoscrizione possono essere di firma e attuate anche tramite ordini di servizio senza indicazione nominativa.
  • Le notifiche eseguite dall'Ufficio tramite servizio postale ordinario si presumono regolari con l'arrivo del plico; l'assenza della relata dell'ufficiale giudiziario non invalida la notifica postale dell'Ufficio, salvo prova contraria dell'impossibilità di conoscenza da parte del destinatario.
  • L'avviso di accertamento può mancare di alcune indicazioni sulla fase esecutiva senza essere nullo: l'eventuale carenza può limitarne l'efficacia come titolo esecutivo ma non toglie la validità dell'atto impositivo.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non richiede forma rigida; può essere realizzato anche mediante osservazioni verbali o altri mezzi idonei, purché effettivo, e l'Amministrazione deve valutare le osservazioni ma non è obbligata a riportarne dettagliatamente la valutazione nell'atto.
  • Le verifiche della Guardia di Finanza possono investire annualità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione formale e non richiedono autorizzazioni scritte per ogni singolo anno; l'accesso ha portata ampia finalizzata a scoprire violazioni.
  • Quando l'accertamento si fonda su indagini bancarie, l'onere probatorio si inverte: il contribuente deve fornire giustificazioni analitiche, movimento per movimento, per vincere la presunzione di imponibilità derivante dalle movimentazioni bancarie.

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