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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14090/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento per recupero dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) relativa agli anni 2013-2014. La contribuente ha dedotto: 1) incompatibilita' della normativa nazionale con la Direttiva UE 2006/112 (art. 401) per presunta doppia imposizione IVA-ISI; 2) difetto del presupposto impositivo perché le manifestazioni qualificate come DJ set andavano considerate concerti vocali e strumentali (spettacolo) e quindi assoggettate solo a IVA, richiamando la nota SIAE del 27.4.2015

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo profilo la Corte ha ritenuto infondato il contrasto con la Direttiva UE: la giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-109/90 Giant) e la normativa nazionale mostrano che l'ISI non ha natura di imposta sulla cifra d'affari e può coesistere con l'IVA, essendo limitata a una categoria ristretta di servizi e calcolata sull'ammontare lordo degli introiti annuali al netto dell'IVA. Sul secondo profilo la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché riguarda valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità: la CTR ha ritenuto che la contribuente non avesse fornito prove idonee a dimostrare che le esibizioni DJ fossero musica dal vivo per oltre il 50% dell'orario di apertura (soglia che farebbe qualificare l'attività come spettacolo soggetta solo a IVA). La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (art. 401)

    La Corte ha ritenuto che il testo dell'art. 401 sia sostanzialmente conforme alla precedente disciplina e che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-109/90), il diritto europeo ammette imposte concorrenti con l'IVA se queste non hanno natura di imposta sulla cifra d'affari; pertanto non sussiste incompatibilità automatica tra ISI e Direttiva IVA

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 74, comma 6; art. 74-quater; tabella C; tabella A parte III n. 123)

    Distinzione tra regime per attivita' di intrattenimento (art. 74, co. 6, regime speciale IVA con ISI) e attivita' di spettacolo (art. 74-quater, soggette solo a IVA). La tabella C e la tabella A elencano le fattispecie e le aliquote; in particolare i concerti vocali e strumentali rientrano nel novero dello spettacolo e godono dell'aliquota ridotta

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (art. 3 e tariffa allegata, punto 1)

    Definisce la base imponibile dell'ISI (corrispettivi dei titoli di accesso e altri proventi connessi), richiede lo scorporo dell'IVA e dell'ISI per evitare duplicazioni e individua categorie soggette all'imposta sugli intrattenimenti

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60

    Ha riformato la disciplina distinguendo tra imposta sugli spettacoli (abolita per alcune fattispecie) e imposta sugli intrattenimenti limitata ad alcune attivita', dando il quadro normativo per la distinzione intrattenimento vs spettacolo

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 79, lettere b)

    Ha modificato la tabella C del DPR 633/1972 ridefinendo alcune fattispecie di attivita' musicali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA o dell'ISI

  • Nota SIAE 27 aprile 2015

    SIAE ha indicato che i DJ set musicalmente creativi, con mix e brani di produzione dell'artista, possono essere assimilati a concerti vocali e strumentali e dunque rientrare tra le attivita' di spettacolo assoggettate a IVA; la Corte ha ritenuto che tale nota possa orientare la qualificazione ma non sostituire l'onere probatorio del contribuente

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia C-109/90 (NV Giant c. Overijse)

    Ha fornito la definizione di imposta generale e ammesso l'esistenza di imposte concorrenti con l'IVA quando l'imposta riguarda una categoria limitata di beni o servizi e non e' riscossa in ciascuna fase della catena produttiva

  • Cassazione civile, sez. 5, ord. n. 36494/2022 e Cass. n. 428/1996

    Confermano che l'ISI non e' imposta sulla cifra d'affari, indicano i criteri di determinazione della base imponibile e precisano che l'obbligo di rivalsa e l'identificazione del soggetto passivo non rendono automaticamente l'ISI una imposta di consumo

Massime di principio

  • La qualificazione di un evento come 'spettacolo' o 'intrattenimento' dipende principalmente dalla prevalenza della musica dal vivo: se la musica dal vivo supera il 50% dell'orario complessivo di apertura, l'attivita' tende a qualificarsi come spettacolo soggetto solo a IVA; altrimenti rientra in intrattenimento con applicazione anche dell'ISI
  • La Direttiva IVA non vieta imposte nazionali che concorrano con l'IVA se tali imposte non hanno natura di imposta sulla cifra d'affari: bisogna verificare carattere generale, base imponibile e modalita' di riscossione
  • L'onere della prova circa i fatti che legittimano una qualificazione favorevole al contribuente (es. durata e natura live delle esibizioni) grava sul contribuente; prove generiche o fatture senza dettagli possono non essere sufficienti
  • Le note e le classificazioni fornite da SIAE sono rilevanti ai fini della qualificazione ma non esonerano dal fornire elementi di fatto concreti e documentati
  • Le questioni di fatto e le valutazioni probatorie operate dalla Commissione tributaria regionale non sono sindacabili in sede di Cassazione se il ricorso mira a riesaminare le prove o a riformare il giudizio di merito

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