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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14117/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. Emilia-Romagna che aveva confermato in appello la parziale accoglienza del ricorso della contribuente. Due motivi principali: (1) la C.T.R. ha ritenuto estensibili alla società gli effetti dello "scudo fiscale" attivato dal socio/unico amministratore (rimpatrio di somme tramite Hency Trading Ltd e successivo rimpatrio del socio con applicazione dello scudo), nonostante la normativa e la giurisprudenza che escluderebbero l'applicabilità dello scudo alle società di capitali; (2) la C.T.R. ha ritenuto integralmente deducibili i costi per consulenza assicurativa pari a €7.800,00 qualificandoli come "servizio generico", mentre l'Ufficio contestava che si trattasse di prestazioni direttamente connesse all'autovettura Porsche 911 e quindi soggette alla deducibilità limitata prevista per le autovetture aziendali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul primo motivo ha stabilito che gli effetti dello scudo fiscale ex art.13-bis D.L. 1 luglio 2009 non sono estendibili alla società di capitali per il comportamento del socio/legale rappresentante: la contribuzione operata come persona fisica non legittima la società ad invocare la protezione fiscale esclusa per le società di capitali. La società non ha dimostrato l'infondatezza della ripresa a tassazione dei costi per €220.000. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la consulenza fosse direttamente connessa all'autovettura aziendale e pertanto soggetta al regime di deducibilità previsto dall'art.164 TUIR (deducibilità 40%), non integralmente deducibile. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla C.T.R. Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame; la Corte ha inoltre disposto le spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis

    Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente...

    La norma istituisce uno 'scudo fiscale' per il rimpatrio/regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero; la Corte interpreta che i benefici soggettivi previsti sono riferiti al soggetto persona fisica avente titolo e non possono essere estesi meccanicamente alla società di capitali, esclusa dal regime per rinvio normativo.

  • D.L. n. 350/2001, art. 11 (richiamato)

    Il richiamo operato dall'art.13-bis al contenuto di art.11 d.l. n.350/2001 è usato dalla Corte per sottolineare l'esclusione delle società di capitali dal beneficio dello scudo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, primo comma, lett. d)

    Norma richiamata nella contestazione tributaria; la Corte valuta la corretta applicazione delle regole di accertamento con riferimento ai componenti positivi/negativi e alla dimostrazione del contribuente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Richiamato in relazione alla disciplina IVA connessa alle operazioni contestate; la Corte considera la corretta qualificazione delle prestazioni ai fini IVA.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 164

    Le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture utilizzate nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili nella misura del 40% se non utilizzati "esclusivamente" quali beni strumentali.

    La Corte interpreta che le spese di consulenza direttamente connesse all'acquisto, assicurazione e gestione di un'autovettura aziendale rientrano nella disciplina di cui all'art.164 e quindi sono deducibili al 40%, non integralmente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

    Richiamato nel secondo motivo; utilizzato per l'interpretazione della disciplina fiscale relativa ai componenti negativi e alla deducibilità.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 4 e art. 19-bis, primo comma, lett. c)

    Previsioni richiamate in relazione alla qualificazione delle prestazioni e agli effetti IVA; la Corte ha valutato la loro applicazione nel contesto della deducibilità dei costi di consulenza.

Massime di principio

  • Lo "scudo fiscale" di cui all'art.13-bis D.L. 1/7/2009 produce effetti soggettivi riconducibili al soggetto che ha materialmente effettuato il rimpatrio/regolarizzazione (persona fisica) e non può essere esteso automaticamente alla società di capitali: le società di capitali sono, per la disciplina richiamata, escluse salvo che non sussistano specifici e dimostrabili presupposti che realizzino una identificazione soggettiva (situazioni di dominio assoluto) che però non si desumono automaticamente dal mero intervento del socio.
  • In caso di contestazione di costi contabilizzati (es. fatture inesistenti), l'onere probatorio grava sul contribuente che intende sfavorevolmente alterare la ricostruzione fiscale operata dall'Ufficio: l'invocazione dello scudo a monte non sostituisce la prova dell'inesistenza dell'accertamento.
  • Le spese di consulenza relative all'acquisto, finanziamento, stipula e gestione di polizze per un'autovettura aziendale devono essere valutate nella loro connessione immediata con il bene; se risultano direttamente riferite al veicolo rientrano nella limitazione di deducibilità dell'art.164 TUIR (40%).
  • Distinguere sempre tra servizi 'generici' aziendali e prestazioni 'direttamente connesse' a un bene: la qualificazione concreta del servizio è decisiva per l'applicazione delle limitazioni fiscali.
  • Se la Corte di merito applica una regola contraria a consolidati precedenti di legittimità o errando nell'interpretazione normativa, la Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame motivato; in sede di rinvio il giudice di merito dovrà valutare specificamente la prova documentale e la connessione delle operazioni impugnate.

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