Cassazione Civile, Sentenza n. 14078/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 (imposte dirette e IVA) fondato su indagini bancarie: il contribuente contestava tra l'altro il giudicato esterno richiamato dall'Amministrazione, la mancata motivazione della CTR in relazione alle indagini finanziarie, l'assenza della relazione di notificazione dell'avviso, l'illegittimità della verifica e l'omesso contraddittorio, nonché le riprese su somme movimentate su conti intestati a familiari e la qualificazione IVA vs esenzione per PREU
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al giudizio di revocazione (sentenza n. 2170/35/2016) ritenendo che l'attestazione di cancelleria prodotta non fosse sufficiente a provare il decorso del termine lungo; ha invece accolto due motivi (secondo e terzo) avverso la sentenza di appello n. 6533/34/2014 perché la CTR ha motivato per relationem rispetto alla sentenza di primo grado senza esporre il percorso logico-giuridico richiesto, con conseguente cassazione parziale della sentenza di appello e rinvio alla CTR di secondo grado in diversa composizione per nuovo esame; il primo motivo sul giudicato è stato dichiarato inammissibile, gli altri motivi assorbiti; la Corte ha inoltre precisato che l'Amministrazione può ottenere la liquidazione delle spese anche se rappresentata da un suo funzionario ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992; ha disposto il rinvio anche per la liquidazione delle spese di legittimità
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento giuridico dei motivi di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali o processuali; invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della CTR
art. 395 n. 4 c.p.c.
Regola la revocazione per errore di fatto; la Corte ribadisce che l'errore di fatto ammissibile è solo quello immediatamente e oggettivamente riscontrabile, decisivo e non soggetto a controversia interpretativa
art. 124 disp. att. c.p.c.
Riguarda l'attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato; la Corte ha ritenuto che la sola attestazione non prova la notificazione alla controparte e quindi non basta per dimostrare l'escussione del termine lungo
art. 325 e art. 327 c.p.c.
Norme sui termini per proporre impugnazioni; la Corte ha osservato che il decorso del termine lungo richiede prova della notificazione, non può essere desunto solo da un timbro di cancelleria
d.lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2-sexies
Prevede che l'ente impositore possa ottenere la liquidazione delle spese di giudizio anche quando è assistito da propri funzionari, con la riduzione del 20% del compenso previsto
d.lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 61
Prescrizioni sul contenuto della motivazione nelle sentenze delle Commissioni tributarie; la Corte ha ritenuto nulla la motivazione che si limita al mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado
d.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1 e art. 52
Norme sull'IVA e sulle istruzioni per le verifiche fiscali; citate nel quadro della contestazione sulla qualificazione di operazioni soggette a PREU o ad IVA
l. n. 311/2004, art. 1, comma 497
Previsione legislativa che esenta taluni compensi dall'IVA essendo soggetti a PREU; rilevante per la contestazione dell'IVA sulle somme dichiarate
d.P.R. n. 600/1973, artt. 32 e 60
Norme relative agli accertamenti e alle verifiche bancarie; richiamate nelle censure sulla legittimità delle riprese operate dall'Ufficio
l. n. 212/2000, artt. 6, 7, 10, 12
Principi del procedimento tributario e diritti del contribuente (diritto di difesa, partecipazione al contraddittorio, motivazione dell'azione dell'Amministrazione); rilevanti rispetto alle censure di mancato esame delle osservazioni e di omesso contraddittorio
l. n. 241/1990, art. 3 e art. 21-octies
Principi generali di buona amministrazione, trasparenza e diritto di accesso, richiamati con riferimento al corretto esercizio dei poteri ispettivi e al contraddittorio
d.l. n. 78/2010, art. 29 (conv. l. n. 122/2010)
Richiamato tra le norme applicabili in tema di notificazioni e di procedure fiscali, nel contesto della censura sulla regolarità della notifica dell'avviso
d.lgs. n. 218/1997, art. 6, comma 1
Norma sul diritto internazionale privato processuale; citata rispetto ai principi di tutela del contraddittorio e difesa, nella ricostruzione delle garanzie procedurali
Massime di principio
- Il giudicato esterno in materia di imposte periodiche ha efficacia vincolante solo quando riguarda fatti o qualificazioni giuridiche dotate di efficacia pluriennale o permanente; la mera coincidenza di soggetti, conti o attività di verifica tra anni diversi non basta a estendere il giudicato
- L'errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è una categoria molto restrittiva: deve essere immediatamente e oggettivamente riscontrabile, decisivo e non assoggettato a valutazione controversa
- La prova del decorso dei termini processuali per le impugnazioni (termine 'lungo' vs 'breve') richiede la dimostrazione della notificazione agli avversari; una semplice attestazione di cancelleria non sostituisce la prova documentale della notifica
- La Corte di merito non può motivare per relationem limitandosi ad aderire alla motivazione di primo grado: deve esporre il proprio percorso logico-giuridico e valutare espressamente i motivi di appello, pena nullità della motivazione
- In giudizio tributario l'Amministrazione può ottenere la liquidazione delle spese anche se rappresentata da funzionari: ciò è disciplinato specificamente dall'art. 15 del d.lgs. 546/1992
- Quando più sentenze sono impugnate con un unico atto è necessario che esse siano pronunciate tra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento; altrimenti l'impugnazione cumulativa è inammissibile
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