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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31948/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società e i soci hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato la pretesa fiscale dell'Ufficio, fondata su documentazione extracontabile reperita presso società terze e ritenuta indicativa di operazioni commerciali non contabilizzate con la ricorrente. Con il primo motivo hanno denunciato violazione delle norme sul contenuto motivazionale degli atti e sul processo tributario, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'avviso richiamasse per relationem un PVC da cui non era desumibile il collegamento tra un nominativo in codice rinvenuto nei files e la società, collegamento emerso solo da successivi atti depositati, per loro ignoti e comunque non menzionati nell'avviso; hanno quindi dedotto anche la nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione e la violazione dei poteri istruttori del giudice tributario. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione delle norme sull'accertamento IVA e sul riparto dell'onere della prova, oltre a nullità della sentenza e omesso esame, lamentando che la CTR avesse attribuito valore decisivo agli esiti di verifiche presso terzi senza una verifica diretta e senza prova certa dell'irregolarità contabile della società, in un contesto di motivazione ritenuta apparente e apodittica.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che le censure erano promiscue e confuse tra violazione di legge, vizi processuali e vizi motivazionali; che la doglianza sui poteri istruttori era nuova; che la motivazione dell'avviso non poteva riferirsi a documenti formati o emersi successivamente; che la produzione documentale dell'Ufficio era legittima; e che non vi era omesso esame, poiché la CTR aveva dato conto che il documento aggiuntivo riportava il nominativo della società. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito l'ampiezza dei poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria, la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile, nonché la possibilità di fondare la rettifica su elementi acquisiti presso terzi e su presunzioni semplici, con conseguente sufficienza, ai fini dell'art. 2697 c.c., degli indizi posti a base dell'accertamento e onere del contribuente di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriori effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formulate in cassazione devono essere specifiche e coerenti; non è ammissibile un motivo che cumuli in modo indistinto violazioni di legge, nullità processuali e vizi di motivazione senza chiarire il vizio denunciato.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione dei poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ha però ritenuto la doglianza nuova e inammissibile.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione dell'avviso; la Corte ha escluso che potesse esservi difetto motivazionale rispetto a documenti successivi o ignoti all'Ufficio al momento dell'atto.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Consente alla amministrazione di rettificare il reddito/IVA anche sulla base di elementi acquisiti presso terzi e di procedere ad accertamento in presenza di presunzioni semplici.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l'Ufficio abbia esposto elementi indiziari idonei a sorreggere l'accertamento, l'onere di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria grava sul contribuente.

  • artt. 32, 37 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Sono indicati come base del potere istruttorio ampio del Fisco e della legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato su dati acquisiti anche presso terzi.

  • artt. 33 d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    Costituiscono il complemento operativo dei poteri di accesso, ispezione e verifica utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.

  • art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973

    Legittima l'utilizzo, nell'accertamento, di dati e notizie acquisiti da controlli svolti presso terzi.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    primo comma e terzo comma

    Consente l'impiego dei dati appresi presso terzi e la rettifica anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulti da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    primo comma, nn. 1, 2, 3, 4 e 8-bis

    Attribuisce all'Ufficio ampi poteri di invito ed acquisizione documentale anche nei confronti di terzi che abbiano rapporti con il contribuente.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    secondo comma, nn. 1, 2, 3 e 4

    Consente di richiedere a qualsiasi soggetto documenti, fatture e informazioni rilevanti su specifiche operazioni o rapporti con il contribuente.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere univoco e specifico: è inammissibile la censura che cumuli in modo confuso violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale senza chiarire l'errore dedotto.
  • L'avviso di accertamento non è nullo per difetto di motivazione se non può richiamare documenti o elementi formatisi o emersi successivamente alla sua emissione; la validità formale dell'atto va distinta dalla successiva prova in giudizio della pretesa tributaria.
  • L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su documentazione e informazioni acquisite presso terzi, anche mediante presunzioni semplici e anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile.
  • Una volta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio mediante indizi gravi, precisi e concordanti o comunque idonei a sorreggere la rettifica, spetta al contribuente provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa erariale.
  • Nel processo tributario l'ampiezza dei poteri istruttori dell'Ufficio comprende l'acquisizione di documenti e notizie presso soggetti terzi, i quali possono costituire base legittima per l'accertamento analitico-induttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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