Cassazione Civile, Ordinanza n. 09377/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un atto di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società in concordato preventivo l'indebita compensazione, per gli anni 2018 e 2019, di crediti d'imposta ritenuti "non spettanti" perché utilizzati per estinguere debiti tributari oggetto di accollo mediante crediti vantati da soggetti terzi accollanti. L'Ufficio non contestava l'esistenza del credito IVA in sé, ma riteneva illegittima la compensazione tra debiti fiscali dell'accollato e crediti fiscali dell'accollante, richiamando anche la Risoluzione n. 140/E del 2017. La CTR aveva accolto l'appello della società, valorizzando l'esistenza del credito, l'asserita previsione generale della compensazione nello Statuto del contribuente e la non applicabilità ratione temporis del divieto introdotto dal d.l. n. 124 del 2019. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 8 l. n. 212/2000 e 17 d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che la compensazione tra soggetti diversi non fosse consentita già prima della novella del 2019 e che la risoluzione dell'Agenzia avesse solo recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che l'accollo del debito d'imposta non consente all'accollato di estinguere il debito mediante compensazione con crediti dell'accollante, poiché tali crediti e debiti non fanno capo al medesimo soggetto. Ha quindi censurato la sentenza della CTR per avere attribuito rilievo all'esistenza del credito e per avere ritenuto decisivo il solo dato cronologico del divieto introdotto nel 2019, ignorando che il divieto era già ricavabile dal sistema e dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiamato per escludere l'improcedibilità quando la documentazione sulla notifica della sentenza sia comunque nella disponibilità del giudice.
richiamato in relazione alla produzione da parte del controricorrente della documentazione utile a verificare la notifica.
richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 8 della legge n. 212 del 2000
richiamato dalla CTR come fondamento generale della compensazione tributaria; la Corte precisa che non supera il principio di tipicità della compensazione fiscale e lascia ferme le disposizioni vigenti.
art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997
considerato norma che ammette la compensazione solo nei limiti previsti, con debiti e crediti facenti capo al medesimo soggetto; non consente la compensazione tra accollato e accollante.
art. 13, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria richiamata nell'atto di recupero per l'indebita compensazione.
art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022
"Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione"
applicata alla sospensione straordinaria dei termini di impugnazione; la Corte la ritiene operante anche sul termine breve scadente nel periodo previsto dalla norma.
art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018
richiamato in via analogica per affermare la non cumulabilità della sospensione straordinaria delle liti definibili con quella feriale quando i periodi coincidono o si sovrappongono.
art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019
considerato come disposizione che ha espresso un divieto già coerente con il sistema; non come mera innovazione, ma come previsione confermativa di un preesistente limite alla compensazione in caso di accollo di debiti tributari.
art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997
viene interpretato come incompatibile con la compensazione di debiti e crediti tributari appartenenti a soggetti diversi.
Massime di principio
- In materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non è consentito estendere l'istituto in via analogica oltre i limiti normativi.
- L'accollo del debito d'imposta non attribuisce all'accollato la possibilità di estinguere il debito mediante compensazione con crediti fiscali dell'accollante, perché difetta il requisito soggettivo della coincidenza tra titolare del debito e del credito.
- La previsione normativa sopravvenuta che vieta l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante per il pagamento del debito oggetto di accollo può essere interpretata come confermativa di un limite già desumibile dal sistema e dalla giurisprudenza precedente.
- Ai fini del ricorso per cassazione, la sospensione straordinaria dei termini per le controversie definibili si applica anche al termine breve di impugnazione che cada nel periodo stabilito dalla legge.
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