Cassazione Civile, Ordinanza n. 24777/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008. Gli atti traevano origine da una segnalazione della Direzione provinciale di Milano circa fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da un'altra società, e includevano anche il recupero a tassazione dell'omesso versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per il 2007 e il 2008, con irrogazione di sanzioni. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva accolto solo in parte l'appello, confermando in larga misura la pretesa erariale. In cassazione la contribuente proponeva otto motivi: (1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per l'uso strumentale della segnalazione penale e per la conoscenza anticipata, da parte dell'Ufficio, degli elementi posti a base degli avvisi prima della scadenza dei termini ordinari; (2) violazione di norme tributarie e costituzionali sul medesimo profilo; (3) violazione delle norme sulla motivazione e sul contraddittorio, perché gli avvisi si fondavano su elementi non conoscibili e su un PVC di terzo non messo a disposizione; (4) motivazione apparente o inesistente; (5) erronea distribuzione dell'onere della prova quanto alle fatture soggettivamente inesistenti; (6) erronea distribuzione dell'onere della prova in tema di imposta sugli intrattenimenti e mancata prova della durata sotto soglia; (7) omessa pronuncia sulla illegittimità dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti per il 2007-2008 per contrasto con la direttiva IVA; (8) omessa pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado per le presunte irregolarità contabili relative al registro dei corrispettivi. Nelle more del giudizio di legittimità, però, la società ha rinunciato al ricorso dopo aver estinto il debito tributario mediante la procedura di cd. rottamazione; l'Agenzia ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso, rinuncia che produce l'estinzione del processo anche senza accettazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, rilevando che la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del processo. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione, anche in considerazione dell'estinzione del processo e dell'adesione dell'Agenzia alla rinuncia e alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
indica i vizi dedotti con i motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte non entra nel merito perché il giudizio si estingue per rinuncia.
è invocato per l'omessa pronuncia, ma la Corte non decide sui motivi per effetto della rinuncia al ricorso.
è richiamato dalla ricorrente e dalla CTR sul riparto dell'onere della prova; non è oggetto di statuizione finale per l'estinzione del giudizio.
è richiamato nel quinto motivo come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte non esamina il merito.
art. 74-quater D.P.R. 633/1972
è richiamato in relazione all'imposta sugli intrattenimenti e al relativo onere probatorio, senza decisione di merito per rinuncia.
è richiamato nei primi tre motivi in tema di raddoppio dei termini e avvisi di accertamento, ma il ricorso è dichiarato estinto.
è richiamato nei primi due motivi in relazione al raddoppio dei termini di accertamento.
è richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione degli avvisi di accertamento.
è richiamato nei primi due motivi rispetto alla segnalazione penale e agli effetti sul procedimento tributario.
art. 24 Cost.
è richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul contraddittorio e sulla conoscibilità degli atti.
è richiamato dalla ricorrente nei motivi secondo e terzo, secondo la formulazione riportata nel provvedimento.
art. 401 Direttiva CEE 2006/112/CE
è richiamato nel settimo motivo per sostenere l'illegittimità dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti negli anni 2007 e 2008.
è richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme sulla motivazione e sul contraddittorio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non accettata dalla controparte, produce l'estinzione del processo; non è un atto accettizio e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e resta solo da provvedere sulle spese.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza dell'estinzione del processo e dell'adesione della controparte alla rinuncia e alla relativa istanza di compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24733/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24734/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24735/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24739/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24742/2025 del 08/09/2025
- ordinanza_civile · 8 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2025 del 08/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →