LEGGE 20 luglio 2000, n. 211
Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce il 27 gennaio come "Giorno della Memoria" per ricordare la Shoah, le leggi razziali e le deportazioni; prevede cerimonie e attività educative, in particolare nelle scuole. Disposizione aggiuntiva (art.2‑bis) istituisce un fondo di 2 milioni di euro annui per il 2025-2027 per finanziare i "viaggi nella memoria" per gli ultimi due anni delle scuole secondarie, con dettagli attuativi affidati al Ministero entro 90 giorni.
Istituzione del Giorno della Memoria e promozione di iniziative educative sulla Shoah; fondo per viaggi della memoria 2025-2027
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