Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01151/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, che: 1) il rimborso non spettasse alla lavoratrice dipendente assoggettata a ritenuta alla fonte, perché legittimato sarebbe stato solo il sostituto d'imposta che aveva materialmente versato le ritenute; 2) il beneficio non si applicasse a chi avesse già versato le imposte, dovendo riguardare solo chi non le aveva ancora pagate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di rimborso delle imposte sui redditi e in particolare del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, la legittimazione a chiedere il rimborso spetta al soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale, cioè al contribuente-sostituito, anche se il versamento sia avvenuto tramite ritenuta operata dal datore di lavoro. Ha inoltre ribadito che la disciplina vigente consente il rimborso del 90% anche a chi abbia già versato le imposte, non solo a chi debba ancora pagarle. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei rimborsi di imposte sui redditi, la legittimazione attiva può spettare tanto al sostituto d'imposta quanto al sostituito, ma quando la disciplina speciale attribuisce il beneficio al soggetto passivo in senso sostanziale, il diritto al rimborso compete al contribuente che ha subito la ritenuta, anche se non ha materialmente eseguito il versamento.
  • Quando una norma agevolativa straordinaria prevede il recupero di una quota delle imposte per eventi calamitosi, il dato testuale deve essere letto in modo coerente con la finalità indennitaria della disposizione; se la formulazione contempla i soggetti che "hanno versato" le imposte, il beneficio si estende anche a chi le abbia già pagate.
  • Le eventuali limitazioni finanziarie o i tetti di spesa relativi alla concreta erogazione dei rimborsi non incidono sulla spettanza del diritto accertato in giudizio, ma riguardano la sola fase di esecuzione o di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.