Cassazione Civile, Ordinanza n. 01151/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, che: 1) il rimborso non spettasse alla lavoratrice dipendente assoggettata a ritenuta alla fonte, perché legittimato sarebbe stato solo il sostituto d'imposta che aveva materialmente versato le ritenute; 2) il beneficio non si applicasse a chi avesse già versato le imposte, dovendo riguardare solo chi non le aveva ancora pagate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di rimborso delle imposte sui redditi e in particolare del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, la legittimazione a chiedere il rimborso spetta al soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale, cioè al contribuente-sostituito, anche se il versamento sia avvenuto tramite ritenuta operata dal datore di lavoro. Ha inoltre ribadito che la disciplina vigente consente il rimborso del 90% anche a chi abbia già versato le imposte, non solo a chi debba ancora pagarle. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Prevede, per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, una definizione agevolata che può tradursi, per chi non ha ancora pagato, nel versamento del 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, nel rimborso del 90% di quanto versato.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
La norma, come modificata, espressamente contempla il rimborso anche per i soggetti che hanno già versato le imposte in misura superiore al 10% dovuto.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
In materia di rimborso delle imposte sui redditi, legittima a chiedere il rimborso sia il soggetto che ha effettuato il versamento sia il percipiente assoggettato a ritenuta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo, ma ritenuto inconferente rispetto al significato letterale della disciplina applicabile.
Richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo, ma non accolto come limite interpretativo alla portata agevolativa della norma.
art. 3, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel secondo motivo dall'Agenzia, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel secondo motivo dall'Agenzia, senza incidere sull'esito della controversia.
Invocato dall'Agenzia per sostenere l'irripetibilità del beneficio dopo il versamento, ma la Corte ha escluso tale lettura alla luce della disciplina speciale.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme sul rito camerale in cassazione richiamate per la trattazione del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso la sua applicazione, poiché la parte soccombente era un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91
Le eventuali limitazioni di spesa previste per l'erogazione materiale dei rimborsi sono state considerate estranee all'oggetto del giudizio di cognizione, rilevando solo in sede esecutiva o di ottemperanza.
Richiamata quale intervento legislativo di conferma della lettura secondo cui il rimborso spetta al soggetto passivo sostanziale.
art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162
Intervento successivo che ha ulteriormente modificato la disciplina, confermando l'assetto interpretativo accolto dalla Corte.
Massime di principio
- Nei rimborsi di imposte sui redditi, la legittimazione attiva può spettare tanto al sostituto d'imposta quanto al sostituito, ma quando la disciplina speciale attribuisce il beneficio al soggetto passivo in senso sostanziale, il diritto al rimborso compete al contribuente che ha subito la ritenuta, anche se non ha materialmente eseguito il versamento.
- Quando una norma agevolativa straordinaria prevede il recupero di una quota delle imposte per eventi calamitosi, il dato testuale deve essere letto in modo coerente con la finalità indennitaria della disposizione; se la formulazione contempla i soggetti che "hanno versato" le imposte, il beneficio si estende anche a chi le abbia già pagate.
- Le eventuali limitazioni finanziarie o i tetti di spesa relativi alla concreta erogazione dei rimborsi non incidono sulla spettanza del diritto accertato in giudizio, ma riguardano la sola fase di esecuzione o di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00984/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →