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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04151/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente, in relazione a indagini su frode fiscale con utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti tramite una società di cui la stessa era stata socia unica nell'anno d'imposta 2015. L'Ufficio le contestava la percezione di proventi illeciti per euro 457.916,22, muovendo dalla ristretta base partecipativa della società. In appello la contribuente aveva dedotto, tra l'altro, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale e l'omessa allegazione del PVC relativo ai terzi coinvolti; ricorre per cassazione con due motivi. Con il primo denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente, lamentando che il giudice d'appello non avrebbe esaminato l'eccezione di violazione degli artt. 7 e 12 L. 212/2000, dell'art. 24 L. 4/1929, nonché dei principi del giusto processo. Con il secondo deduce violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sull'onere della prova, sostenendo che non vi sarebbe stata valida allegazione del PVC delle società terze e che ciò avrebbe leso il diritto di difesa. La Corte rileva che il giudice di merito ha implicitamente rigettato la doglianza sul contraddittorio, perché la contribuente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere; quanto all'allegazione del PVC, accerta che l'atto richiamava per relationem il PVC della società ed era corredato da tale verbale, con contenuti sintetici ma conoscibili dalla contribuente. La memoria difensiva è stata considerata, ma non ha mutato l'esito. La Corte osserva inoltre che, per le società a ristretta base sociale, non è necessario che l'accertamento societario sia definitivo, essendo sufficiente un accertamento valido.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo infondato. Ha escluso sia la nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente, sia la violazione delle norme in tema di motivazione dell'avviso e di allegazione degli atti richiamati. Ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli importi aggiuntivi indicati in dispositivo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto o è solo apparente, cioè se non consente il controllo sul ragionamento decisorio; nel caso concreto il minimo costituzionale è stato ritenuto superato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri vizi di motivazione per sostenere che la decisione impugnata fosse carente; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando il rigetto della domanda o dell'eccezione sia implicito nella soluzione adottata e incompatibile con la pretesa di parte.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del preteso difetto di giusto processo e di motivazione; la Corte esclude la lesione del parametro costituzionale.

  • art. 6 C.E.D.U.

    Richiamato per il diritto a un processo equo; la Corte non ravvisa violazioni nella decisione impugnata.

  • art. 7 L. 212/2000

    La motivazione per relationem è ammessa se l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e se non vi è pregiudizio difensivo.

  • art. 12 L. 212/2000

    L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera, per i tributi armonizzati, secondo i principi di Cass. SU n. 24823/2015; il contribuente deve però indicare in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto svolgere.

  • art. 24 L. 4/1929

    Richiamato nella censura sul contraddittorio e sul diritto di difesa; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 3 L. 241/1990

    La motivazione dell'atto amministrativo tributario può essere resa per relationem senza illegittimità, se integra adeguatamente le ragioni dell'accertamento.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento è valido se la motivazione, anche per relationem, consente di comprendere la pretesa e gli atti richiamati sono allegati o comunque conoscibili.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è respinto anche perché la ricorrente non ha allegato e provato un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla mancata allegazione degli atti.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte liquida una somma ulteriore a titolo sanzionatorio/processuale nei confronti della parte soccombente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte liquida un ulteriore importo in favore della controparte secondo la previsione richiamata in dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito sia logicamente incompatibile con la doglianza proposta, sicché il rigetto della questione è implicito nella statuizione adottata.
  • La motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non consente il controllo dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica o non analitica, purché comprensibile e coerente.
  • In materia di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può comportare invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in giudizio, in modo concreto e non pretestuoso, le difese che avrebbe potuto svolgere.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può essere resa per relationem a un PVC o ad altro atto richiamato, quando l'atto sia allegato, trascritto nei suoi contenuti essenziali o comunque conosciuto/conoscibile dal contribuente, senza pregiudizio per il diritto di difesa.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie sotto la veste di violazione di legge, essendo sindacabile solo l'erronea ricognizione della norma o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Per l'accertamento dei redditi in società di capitali a ristretta base sociale, è sufficiente un valido accertamento nei confronti della società, non essendo necessario che esso sia divenuto definitivo per poter fondare la presunzione relativa nei confronti del socio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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