Cassazione Civile, Ordinanza n. 22327/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005, con recupero a tassazione di maggiori Ires, Irap e Iva. L'Ufficio contestava: (i) la qualificazione dell'operazione relativa a un complesso immobiliare, ritenuta dall'Amministrazione una cessione di contratto a titolo oneroso e dalla CTR un contratto per persona da nominare, con conseguente diversa rilevanza fiscale delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria e degli interessi; (ii) la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'Iva connessi alla rivendita dell'immobile, ritenuti indebiti vantaggi fiscali; (iii) la fittizietà di finanziamenti e di costi per sponsorizzazioni, asseritamente riferiti a operazioni inesistenti e a fatture emesse da soggetto inesistente/non operativo. La società contribuente ha proposto ricorso principale in cassazione con tre motivi, tutti formulati in termini di omesso esame di fatti decisivi e/o violazione di legge: nel primo, lamentava il mancato rilievo dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico di vendita e della documentazione prodotta, oltre a un errato uso delle presunzioni; nel secondo, deduceva che le poste fiscali contestate non avevano alterato il risultato di esercizio perché i maggiori costi sarebbero stati compensati da ricavi per rimanenze, e che il disconoscimento dei costi avrebbe comportato doppia imposizione; nel terzo, contestava la qualificazione come operazioni inesistenti delle prestazioni pubblicitarie, sostenendo l'effettività delle operazioni e l'irrilevanza, per il contribuente, degli adempimenti Iva del fornitore. L'Agenzia delle entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la statuizione della CTR che aveva escluso la cessione di contratto e qualificato l'operazione come contratto per persona da nominare, sostenendo che si trattasse invece di cessione contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale e anche il motivo del ricorso incidentale. Ha ritenuto che i motivi principali cumularono in modo non autosufficiente e non distinguibile censure eterogenee (vizi di motivazione e violazioni di legge) all'interno dei medesimi motivi; ha inoltre osservato che, per il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo novellato, è sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre non sono più deducibili semplici insufficienze argomentative. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che la CTR aveva fondato la decisione sulla inesistenza/non operatività del soggetto emittente le fatture, ragione non attaccata in modo specifico. Sul ricorso incidentale, la Corte ha affermato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, la quale aveva escluso la cessione del contratto per mancanza del consenso trilaterale richiesto, ritenendo invece configurabile un contratto per persona da nominare. Conseguentemente, la Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha compensato le spese, dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo novellato, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
È richiamato come parametro del vizio motivazionale, ma la Corte ribadisce che la censura è ammissibile solo se la motivazione manchi o sia meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico; la Corte non entra nel merito della deduzione per inammissibilità dei motivi.
Richiamato dalla ricorrente in tema di fede privilegiata dell'atto pubblico; la Corte non decide nel merito per inammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come parametro motivazionale della sentenza tributaria.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come parametro della motivazione.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo a sostegno della deducibilità/qualificazione dei componenti di reddito.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso incidentale dell'Agenzia per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati nel ricorso incidentale a sostegno della diversa ricostruzione fiscale dell'operazione.
Richiamato nel ricorso incidentale quale base normativa dell'accertamento IVA.
Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere la tesi del contratto per persona da nominare e la disciplina della nomina del terzo.
Richiamati nel ricorso incidentale per l'interpretazione dei contratti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater quale misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che cumuli indistintamente censure eterogenee, riconducibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c., senza autonoma e chiara specificazione di ciascuna doglianza, è inammissibile per difetto di specificità.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all'anomalia motivazionale che si traduca in una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più consentito sindacare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La censura di omesso esame di documenti o fatti è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sulla inesistenza o non operatività del soggetto emittente le fatture, la contestazione in cassazione deve investire specificamente tale ratio, non essendo sufficiente dedurre l'esistenza di documentazione formale delle operazioni.
- La qualificazione di un'operazione come cessione di contratto richiede la prova del consenso trilaterale tra cedente, cessionario e contraente ceduto; in difetto di tale accordo, la fattispecie può essere ricondotta a un contratto per persona da nominare se ne ricorrono gli elementi.
- In tema di accertamento tributario, la mera allegazione di elementi documentali non basta se la censura non evidenzia un errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti dal giudizio di legittimità.
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