Cassazione Civile, Ordinanza n. 22317/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva revocato l'agevolazione fiscale fruita al momento della registrazione di un atto di acquisto immobiliare, agevolazione invocata per un immobile sito nel centro storico di Lecce ai sensi della disciplina sui piani di recupero. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva confermato la decisione. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni dell'Ufficio limitandosi a recepire la decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 5 l. 168/1982 e degli artt. 27 e ss. l. 457/1978, sostenendo che mancava il presupposto oggettivo dell'agevolazione, poiché l'immobile non risultava inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata, come attestato dal certificato comunale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha preliminarmente riqualificato il primo motivo come censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., ritenendo comunque fondato il rilievo sulla sostanziale omissione di esame delle deduzioni dell'Ufficio. Sul merito, ha affermato che l'agevolazione prevista dall'art. 5 l. 168/1982 richiede, in modo cumulativo, l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero approvato o adottato e la qualità soggettiva dell'acquirente quale soggetto attuatore del recupero; nel caso concreto il requisito oggettivo mancava, come risultava dal certificato del Comune di Lecce. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
L'erronea qualificazione formale del motivo non preclude la sua riqualificazione, se dal contenuto emerge chiaramente il vizio denunciato; nel caso, una censura formalmente proposta come motivazione apparente è stata trattata come vizio motivazionale.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione sufficiente; la mera adesione acritica alla decisione di primo grado può integrare vizio di motivazione.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e non apparente.
art. 5 l. n. 168/1982
L'agevolazione fiscale per i trasferimenti immobiliari opera solo nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata e richiede l'effettiva sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.
artt. 27 e 28 l. n. 457/1978
Le agevolazioni si collegano all'inserimento dell'immobile in una zona/piano di recupero secondo le modalità previste dalla legge; non bastano la sola ubicazione nel centro storico o la mera possibilità astratta di interventi di recupero.
art. 366 c.p.c.
La ricorrente ha assolto l'onere di autosufficienza trascrivendo in ricorso il contenuto del certificato comunale rilevante ai fini della verifica del requisito agevolativo.
art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Nei giudizi di legittimità il motivo di ricorso va qualificato in base al suo contenuto sostanziale e non alla sola etichetta formale, purché il vizio denunciato sia chiaramente individuabile.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando non confronta le specifiche deduzioni difensive decisive e si risolve in un recepimento acritico della decisione di primo grado.
- In materia di agevolazioni fiscali connesse ai piani di recupero edilizio, il beneficio spetta solo se risultano integrati tutti i presupposti normativi, sia oggettivi sia soggettivi.
- La semplice collocazione dell'immobile in un centro storico o in una zona urbanistica di recupero non è sufficiente se manca l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero approvato o convenzionato.
- Quando il fatto decisivo risulta già documentalmente accertato e non richiede ulteriori verifiche, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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