Cassazione Civile, Ordinanza n. 22309/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice, con contestazione di maggiori ricavi determinati applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico del 120%, e conseguente recupero a tassazione ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP; il reddito accertato per trasparenza veniva imputato anche ai soci. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti della società e dei soci, ritenendo non giustificato l’uso della media semplice in presenza di prodotti disomogenei e di prezzi ulteriormente differenziati per categoria. L’appello dell’Agenzia veniva poi dichiarato inammissibile perché proposto oltre i termini. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, sostenendo che la CTR non aveva considerato la sospensione dei termini di impugnazione fino al 30 giugno 2012 prevista per la definizione delle liti pendenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la disciplina invocata dall’Agenzia operava solo per le liti pendenti di valore non superiore a una certa soglia, ma nel ricorso non era indicato il valore delle singole controversie relative alla società e ai singoli soci; era stato indicato soltanto un valore globale. Poiché gli avvisi erano distinti e autonomi, spettava al ricorrente dimostrare che ciascuna lite rientrasse nei limiti di valore richiesti per fruire della sospensione dei termini. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui le controversie dei soci di società di persone relative alle imposte sui redditi da partecipazione sono autonome rispetto a quelle della società. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011
La sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla norma opera solo per le liti pendenti che rientrino nei limiti di valore stabiliti; chi la invoca deve indicare e provare che ciascuna lite autonoma vi rientri.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Il motivo era formalmente prospettato come vizio processuale, ma è stato ritenuto inammissibile per difetto di allegazione del presupposto necessario alla censura.
D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nel ricorso come disciplina del processo tributario, ma senza che la Corte ne sviluppi un’interpretazione autonoma rispetto al tema della sospensione dei termini.
Massime di principio
- Quando si invoca la sospensione speciale dei termini processuali prevista per la definizione delle liti fiscali, il ricorrente deve allegare e dimostrare che ogni singola controversia autonoma rientri nei requisiti di valore richiesti dalla norma.
- Se gli accertamenti sono distinti e autonomi nei confronti della società e dei soci, non è sufficiente indicare un valore complessivo della lite per beneficiare della disciplina agevolativa o sospensiva.
- Le controversie relative ai soci di società di persone in materia di redditi da partecipazione restano autonome rispetto a quella instaurata nei confronti della società, con conseguente necessità di una verifica separata dei presupposti processuali e sostanziali.
- La mancanza nell’atto di ricorso dell’indicazione del valore della singola lite comporta inammissibilità della censura fondata sulla sospensione dei termini, trattandosi di presupposto costitutivo del beneficio processuale invocato.
Come è indicizzato
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