Cassazione Civile, Ordinanza n. 22315/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società non operative emesso nei confronti di una società che aveva chiesto di non essere assoggettata alle relative conseguenze fiscali. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello, la Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato l'annullamento del diniego, ritenendo che la società avesse dimostrato che la mancata produzione di ricavi nel triennio dipendeva da situazioni oggettive ed esterne, rilevanti ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724 del 1994. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe riconosciuto la disapplicazione senza una reale valutazione degli elementi addotti dall'Ufficio e senza esaminare gli aspetti evidenziati nel provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettata come violazione di legge, la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie. La Cassazione ha osservato che il giudice di merito aveva già esaminato le cause della mancata redditività, individuandole nella crisi del settore edilizio, nella mancanza del certificato di agibilità per uno degli immobili e nella crisi dei settori di attività delle società partecipate, oltre che in specifici eventi ostativi come il fallimento del complesso commerciale e un contenzioso con il Ministero dello sviluppo economico. Poiché la Corte di cassazione non può riesaminare il fatto e sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, il ricorso non è stato accolto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La disapplicazione della disciplina sulle società non operative può essere riconosciuta quando la mancata produzione di ricavi dipenda da situazioni oggettive ed esterne.
art. 2697 c.c.
È richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito; la Corte non entra nel merito della distribuzione dell'onere probatorio, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella decisione di merito; la Corte reputa la doglianza in realtà diretta a contestare il fatto e le prove.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte esclude che ciò consenta un nuovo esame del merito in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La disapplicazione della disciplina sulle società non operative richiede la prova di oggettive situazioni esterne idonee a spiegare la mancata produzione di ricavi nel periodo considerato.
- Quando il giudice di merito abbia motivatamente individuato le cause oggettive della mancata redditività, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova ponderazione delle circostanze di fatto.
- La Corte di cassazione non è giudice del fatto in senso sostanziale e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
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