Cassazione Civile, Ordinanza n. 22316/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni, per complessivi euro 62.921,31, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni "prima casa" riconoscendo come abitazione di lusso l'immobile acquistato. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione il contribuente proponeva un unico motivo, formalmente prospettato come violazione e falsa applicazione di norme di legge e come omesso/erroneo esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse correttamente valutato la documentazione prodotta, in particolare un Docfa dell'8.4.2014 con richiesta di correzione di un errore materiale presente nell'accatastamento originario del 3.7.2009, nonché la perizia tecnica da cui sarebbe emersa la reale consistenza dell'immobile. Secondo il ricorrente, la maggiore superficie risultante dagli atti catastali derivava da un refuso nell'accatastamento originario e la superficie calpestabile netta sarebbe stata inferiore a quella considerata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la censura sotto più profili e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo cumulasse in modo non distinguibile vizi di violazione di legge e vizi motivazionali, impedendo di comprendere quali specifiche parti della decisione fossero contestate; ha inoltre rilevato il difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non trascriveva né localizzava compiutamente i documenti su cui si fondava e non riproduceva il contenuto del Docfa, dell'accatastamento, delle planimetrie e del rogito. Infine, ha osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, già compiuta dal giudice di merito, il quale aveva congruamente valorizzato le risultanze del rogito e ritenuto non idoneamente formalizzata la correzione dell'errore. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato altresì dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
"violazione e falsa applicazione" e "omesso e/o erroneo esame di fatti decisivi"
Non è consentito cumulare e sovrapporre in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio motivazionale aventi ad oggetto la medesima questione, perché ciò impedisce il controllo di legittimità sulla specifica doglianza.
"costituendosi al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza"
La resistente può costituirsi senza svolgere difese sostanziali, limitandosi all'eventuale partecipazione all'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto del ricorso sussiste, se dovuto, l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"pari a quello previsto per il ricorso principale"
L'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
È richiamato dal ricorrente come fonte asseritamente violata in materia di agevolazioni "prima casa" e abitazioni di lusso.
R.D.L. n. 652 del 1939
È richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina catastale per contestare la valutazione dell'immobile.
L. n. 1249 del 1939
È richiamata quale normativa catastale collegata alla censura sull'accatastamento.
Circolare Agenzia del territorio n. 2 del 9 luglio 2010
È richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla rilevanza delle risultanze catastali e della correzione del refuso.
D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, artt. 5 e 6
È richiamato dal ricorrente quale parametro per stabilire se l'immobile potesse qualificarsi come abitazione di lusso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la mescolanza di censure eterogenee, perché la parte deve ricondurre con chiarezza ogni doglianza a uno specifico vizio deducibile ex art. 360 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce l'omesso esame di documenti, occorre trascriverne il contenuto essenziale e indicare dove essi sono stati prodotti nel processo, così da consentire alla Corte di verificarne decisività e rintracciabilità.
- Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, attività riservata al giudice di merito.
- Se il giudice di merito ha motivato in modo congruo valorizzando gli atti pubblici e ritenendo non adeguatamente formalizzata la correzione di un errore catastale, la censura che pretenda di sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22308/2021 del 05/08/2021
- ordinanza_civile · 5 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22309/2021 del 05/08/2021
- ordinanza_civile · 5 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22315/2021 del 05/08/2021
- ordinanza_civile · 5 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22317/2021 del 05/08/2021
- ordinanza_civile · 5 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22318/2021 del 05/08/2021
- ordinanza_civile · 5 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22319/2021 del 05/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →