Cassazione Civile, Ordinanza n. 11672/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2011, concernente un'area destinata ad attività estrattiva per l'estrazione di materiali inerti. In primo grado l'atto impositivo era stato annullato; in appello la Commissione tributaria regionale ha invece accolto il gravame della società concessionaria, ritenendola legittimata a contraddire, reputando sufficientemente motivato l'avviso e affermando che le aree destinate ad attività estrattiva dovessero considerarsi edificabili e quindi assoggettabili a ICI, a prescindere dalle previsioni dello strumento urbanistico generale. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (A) violazione delle norme sulla legittimazione processuale e sulla rappresentanza, sostenendo che il concessionario non fosse legittimato a resistere/appellare perché l'ente impositore aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado; (B) violazione delle norme sulla prova della rappresentanza dell'ente; (C) violazione delle norme sul perimetro del thema decidendum e sul diritto di difesa, deducendo che il concessionario avesse introdotto questioni nuove; (D) violazione della disciplina ICI e delle norme sull'interpretazione autentica, per contestare la qualificazione come edificabili delle aree estrattive e la conseguente imponibilità; (E) nullità della sentenza per omessa pronuncia su tre motivi di appello relativi alla tardiva notifica dell'avviso, alla decadenza del potere impositivo, al regime sanzionatorio e al valore delle aree. In corso di causa, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla controricorrente. Ne ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. In conformità all'accordo tra le parti ha disposto la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché tale conseguenza è prevista solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità, non per l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel primo motivo come norma sulla legittimazione/processo nel contenzioso tributario; la sentenza non entra nel merito del relativo contrasto per effetto dell'estinzione
richiamati nel primo motivo a sostegno della censura sulla legittimazione e sulla rappresentanza processuale; nessuna decisione di merito per rinuncia
richiamato nel primo motivo in relazione all'efficacia del giudicato e all'acquiescenza; non esaminato nel merito
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato nel secondo motivo sulla rappresentanza del concessionario; non esaminato nel merito
richiamato nei motivi secondo e terzo sulla prova e sull'onere probatorio; non esaminato nel merito
art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel terzo motivo sul processo tributario e sul perimetro delle difese; non esaminato nel merito
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel terzo motivo sul diritto di difesa e sul contenuto dell'atto impositivo; non esaminato nel merito
art. 2, lett. b, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato nel quarto motivo sulla nozione di area edificabile ai fini ICI
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
richiamato come interpretazione autentica della disciplina ICI sulle aree edificabili
art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248
richiamato per la conversione del d.l. n. 203/2005 nel quarto motivo
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
richiamato come ulteriore interpretazione autentica sulla tassazione delle aree edificabili ai fini ICI
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel quarto motivo sul processo tributario e sul thema decidendum; non esaminato nel merito
richiamati nel quinto motivo per omessa pronuncia su motivi di appello
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 390, secondo e terzo comma, c.p.c.
applicato per ritenere rituale la rinuncia al ricorso e la sua accettazione da parte della controricorrente
art. 391, quarto comma, c.p.c.
richiamato per disporre la compensazione delle spese in conformità all'accordo tra le parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile all'estinzione per rinuncia, perché la norma è eccezionale e riferita a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del procedimento.
- Nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il regolamento delle spese può essere disposto in compensazione in conformità all'accordo tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia nel merito sulle questioni sostanziali o processuali dedotte.
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