Cassazione Civile, Ordinanza n. 16310/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA, ha rettificato il classamento e la rendita proposta da una società per un compendio immobiliare composto da un albergo, dependance, appartamenti in villini unifamiliari, ristorante e centro benessere, attribuendo categorie D/2 e C/1 e determinando una rendita superiore a quella dichiarata. La società ha impugnato l'atto lamentando, in cassazione, cinque profili: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e insufficiente motivazione dell'avviso; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, per avere la CTR ritenuto sufficiente una motivazione per relationem al dato oggettivo e al sopralluogo; 3) violazione delle norme sul responsabile del procedimento per omessa indicazione nell'atto; 4) violazione delle regole sulla sottoscrizione dell'avviso, ritenendo insufficiente la firma apposta da un funzionario delegato con semplice ordine di servizio; 5) omessa pronuncia su ulteriori questioni, tra cui indagini comparative, classe dell'unità ristorante e valore dell'area.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza e dell'avviso, osservando che, in materia di classamento catastale, è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio, della categoria/classa attribuita e del criterio estimativo applicato, specie in presenza di procedura DOCFA e sopralluogo. Ha inoltre escluso la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento e per difetto di sottoscrizione, rilevando che per gli avvisi catastali non è prevista una sanzione di nullità in mancanza di sottoscrizione e che la firma del funzionario delegato, supportata da ordine di servizio, era idonea. Ha infine respinto la censura di omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse comunque esaminato i punti decisivi della controversia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, richiamata dai motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma sul vizio di nullità della sentenza e del procedimento, richiamata per motivazione apparente, omessa pronuncia e sottoscrizione.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su alcune questioni; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque deciso sui punti decisivi.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto la CTR ha assolto a tale obbligo.
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso e l'indicazione del responsabile; la Corte esclude la nullità nei termini prospettati.
Richiamato in tema di motivazione degli atti amministrativi; nel classamento catastale l'obbligo è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e del criterio estimativo.
Richiamato in tema di responsabile del procedimento; la Corte osserva che la censura non scalfisce l'accertamento della CTR sull'individuazione del direttore quale responsabile.
art. 7, comma 2, l. n. 212 del 2000
Disposizione invocata per il responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria, ma non assistita da nullità espressa per il caso in esame.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
La nullità del provvedimento amministrativo è tassativa e opera solo nei casi previsti dalla legge; non estendibile in via analogica all'avviso catastale per difetto di sottoscrizione.
La procedura DOCFA prevede la notifica delle risultanze solo se l'Ufficio apporta variazioni a quelle denunciate e contempla la redazione automatizzata dei documenti.
art. 1, comma 375, l. n. 311 del 2004
Per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali notificati con procedure automatizzate, la firma autografa del responsabile può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare la funzionalità del giudizio tributario in materia catastale alla determinazione della corretta rendita.
art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546 del 1992
Individua gli atti catastali impugnabili nel processo tributario.
art. 75 d.P.R. n. 1142 del 1949
Per gli immobili a destinazione ordinaria il classamento avviene per comparazione; la Corte lo richiama per affermare che l'atto deve comunque contenere elementi oggettivi sufficienti.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per confronto: la disciplina sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi non è automaticamente estensibile agli avvisi catastali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 111, sesto comma, Cost.
Fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario sul classamento catastale, la motivazione della sentenza non è apparente se il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento e affronta i punti decisivi della controversia.
- Negli avvisi di accertamento catastale relativi a immobili a destinazione speciale o ordinaria, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando l'atto indichi i dati oggettivi rilevati, la categoria/classa attribuita e il criterio estimativo seguito, specie se l'accertamento si inserisce nella procedura DOCFA e nel contraddittorio con il contribuente.
- La contestazione della rendita catastale, quando l'atto reca gli elementi essenziali dell'accertamento, va svolta sul merito estimativo e non attraverso la sola deduzione di un vizio formale dell'atto.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina, di regola, nullità dell'avviso di accertamento catastale, in assenza di una specifica previsione normativa sanzionatoria.
- Per gli atti catastali redatti con procedure automatizzate o comunque in un contesto procedimentale tipizzato, la sottoscrizione può essere validamente assolta anche mediante firma del funzionario delegato, purché l'atto sia riconducibile all'ufficio e alla relativa delega.
- Non sussiste omessa pronuncia quando dalla motivazione della sentenza risulti che il giudice abbia comunque esaminato, espressamente o implicitamente, i punti decisivi sottoposti dalle parti.
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