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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16310/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA, ha rettificato il classamento e la rendita proposta da una società per un compendio immobiliare composto da un albergo, dependance, appartamenti in villini unifamiliari, ristorante e centro benessere, attribuendo categorie D/2 e C/1 e determinando una rendita superiore a quella dichiarata. La società ha impugnato l'atto lamentando, in cassazione, cinque profili: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e insufficiente motivazione dell'avviso; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, per avere la CTR ritenuto sufficiente una motivazione per relationem al dato oggettivo e al sopralluogo; 3) violazione delle norme sul responsabile del procedimento per omessa indicazione nell'atto; 4) violazione delle regole sulla sottoscrizione dell'avviso, ritenendo insufficiente la firma apposta da un funzionario delegato con semplice ordine di servizio; 5) omessa pronuncia su ulteriori questioni, tra cui indagini comparative, classe dell'unità ristorante e valore dell'area.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza e dell'avviso, osservando che, in materia di classamento catastale, è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio, della categoria/classa attribuita e del criterio estimativo applicato, specie in presenza di procedura DOCFA e sopralluogo. Ha inoltre escluso la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento e per difetto di sottoscrizione, rilevando che per gli avvisi catastali non è prevista una sanzione di nullità in mancanza di sottoscrizione e che la firma del funzionario delegato, supportata da ordine di servizio, era idonea. Ha infine respinto la censura di omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse comunque esaminato i punti decisivi della controversia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, richiamata dai motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma sul vizio di nullità della sentenza e del procedimento, richiamata per motivazione apparente, omessa pronuncia e sottoscrizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su alcune questioni; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque deciso sui punti decisivi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto la CTR ha assolto a tale obbligo.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso e l'indicazione del responsabile; la Corte esclude la nullità nei termini prospettati.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato in tema di motivazione degli atti amministrativi; nel classamento catastale l'obbligo è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e del criterio estimativo.

  • art. 5 l. n. 241 del 1990

    Richiamato in tema di responsabile del procedimento; la Corte osserva che la censura non scalfisce l'accertamento della CTR sull'individuazione del direttore quale responsabile.

  • art. 7, comma 2, l. n. 212 del 2000

    Disposizione invocata per il responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria, ma non assistita da nullità espressa per il caso in esame.

  • art. 21-septies l. n. 241 del 1990

    La nullità del provvedimento amministrativo è tassativa e opera solo nei casi previsti dalla legge; non estendibile in via analogica all'avviso catastale per difetto di sottoscrizione.

  • art. 1 d.m. n. 701 del 1994

    La procedura DOCFA prevede la notifica delle risultanze solo se l'Ufficio apporta variazioni a quelle denunciate e contempla la redazione automatizzata dei documenti.

  • art. 1, comma 375, l. n. 311 del 2004

    Per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali notificati con procedure automatizzate, la firma autografa del responsabile può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare la funzionalità del giudizio tributario in materia catastale alla determinazione della corretta rendita.

  • art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546 del 1992

    Individua gli atti catastali impugnabili nel processo tributario.

  • art. 75 d.P.R. n. 1142 del 1949

    Per gli immobili a destinazione ordinaria il classamento avviene per comparazione; la Corte lo richiama per affermare che l'atto deve comunque contenere elementi oggettivi sufficienti.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per confronto: la disciplina sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi non è automaticamente estensibile agli avvisi catastali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario sul classamento catastale, la motivazione della sentenza non è apparente se il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento e affronta i punti decisivi della controversia.
  • Negli avvisi di accertamento catastale relativi a immobili a destinazione speciale o ordinaria, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando l'atto indichi i dati oggettivi rilevati, la categoria/classa attribuita e il criterio estimativo seguito, specie se l'accertamento si inserisce nella procedura DOCFA e nel contraddittorio con il contribuente.
  • La contestazione della rendita catastale, quando l'atto reca gli elementi essenziali dell'accertamento, va svolta sul merito estimativo e non attraverso la sola deduzione di un vizio formale dell'atto.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina, di regola, nullità dell'avviso di accertamento catastale, in assenza di una specifica previsione normativa sanzionatoria.
  • Per gli atti catastali redatti con procedure automatizzate o comunque in un contesto procedimentale tipizzato, la sottoscrizione può essere validamente assolta anche mediante firma del funzionario delegato, purché l'atto sia riconducibile all'ufficio e alla relativa delega.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando dalla motivazione della sentenza risulti che il giudice abbia comunque esaminato, espressamente o implicitamente, i punti decisivi sottoposti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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