Cassazione Civile, Ordinanza n. 23105/2024 del 26/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2016 e 2017, emessi dal Comune su terreni ricondotti nell’ambito impositivo. L’ente proprietario ha impugnato gli atti deducendo, in sintesi, che i terreni non fossero imponibili perché destinati all’esercizio di usi civici e ad attività istituzionali, con presunta fruizione da parte di utenti residenti nel Comune, e che quindi spettasse l’esenzione prevista dalla normativa richiamata. In sede di ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: 1) difetto o insufficienza di motivazione degli avvisi e violazione delle norme sulla motivazione dell’atto tributario; 2) omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la sentenza valutato tutte le censure d’appello e la documentazione prodotta; 3) violazione delle norme sull’esenzione e delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto non dimostrati i presupposti dell’esenzione; 4) violazione delle norme sull’IMU/ICI per avere i giudici attribuito rilievo alla potenzialità edificatoria delle aree e per asseriti errori nel calcolo del tributo; 5) omessa pronuncia su eccezioni di incostituzionalità e su richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, riproposte in cassazione. Il ricorrente ha anche chiesto la riunione ad altri procedimenti e la trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto rilevante degli avvisi impugnati e introduceva anche una questione nuova. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che in presenza di doppia conforme non era deducibile il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., che le doglianze miravano in realtà a sovvertire la valutazione di merito delle prove, e che l’onere di dimostrare i presupposti dell’esenzione gravava sul contribuente, il quale non aveva provato in modo adeguato la destinazione esclusiva dei terreni alle attività esenti né la qualifica e la residenza degli utenti. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo corretta la statuizione sul mancato riconoscimento dell’esenzione e generiche le censure sul quantum dell’imposta. Ha considerato infondato l’ultimo motivo, escludendo la necessità di rinvio pregiudiziale e ritenendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, anche perché presupponenti una tesi fattuale già smentita dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
i motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti tipici dei vizi deducibili in cassazione; alcuni sono stati esclusi per difetto di specificità, altri perché miravano a una rivalutazione del merito non consentita
il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; chi censura la motivazione di un avviso tributario deve trascriverne i passaggi rilevanti, altrimenti la doglianza è inammissibile
l’omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione, pur senza confutare ogni argomento, comporti implicitamente il rigetto della pretesa
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio
non può essere invocato per censurare la valutazione di merito delle prove, riservata al giudice di merito
la violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice lo abbia erroneamente ripartito; non quando abbia semplicemente ritenuto non assolto l’onere dalla parte gravata
l’esenzione tributaria richiede la prova dei relativi presupposti e, nel caso concreto, non è stata dimostrata la destinazione esclusiva dei beni alle attività esenti
richiamato dalla parte per contestare il criterio di calcolo della base imponibile, ma le doglianze sono state ritenute generiche e in fatto
richiamato per la motivazione dell’atto impositivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata trascrizione delle parti essenziali dell’avviso
richiamato per la motivazione degli atti tributari; la censura è stata respinta per difetto di autosufficienza
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
la questione relativa all’atto attributivo o modificativo della rendita catastale è stata considerata nuova e quindi non proponibile in cassazione
art. 267 TFUE
non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale, poiché le questioni erano manifestamente infondate o inammissibili e la doglianza era formulata in modo generico
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
l’esenzione per gli immobili destinati esclusivamente ad attività non commerciali spetta solo se sono provati sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo; l’onere probatorio grava sul soggetto che invoca l’esenzione
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986
richiamato come requisito soggettivo per l’esenzione, consistente nella natura non commerciale dell’ente
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un avviso di accertamento, chi deduce vizi di motivazione deve trascrivere o riprodurre i passaggi essenziali dell’atto impositivo che si assumono erroneamente valutati; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile se la censura si risolve nella mera richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando la contestazione riguardi l’apprezzamento, ritenuto errato, dell’esito della prova.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per criticare la ricostruzione del merito o la scelta delle prove ritenute persuasive, attività riservate al giudice di merito.
- L’esenzione da imposta per immobili destinati ad attività non commerciali richiede la prova rigorosa dei presupposti soggettivi e oggettivi; non basta invocare la natura dell’ente o la destinazione astratta del bene, occorrendo dimostrare la concreta e esclusiva utilizzazione nei modi previsti dalla legge.
- Il giudice di merito può ritenere disattesi implicitamente gli argomenti difensivi non espressamente esaminati quando la decisione sia incompatibile con essi e siano state esposte le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del rigetto.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non impone un rinvio automatico: può essere respinta quando la questione sia manifestamente infondata, inammissibile o priva di un adeguato inquadramento interpretativo della normativa interna ed europea.
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