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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04913/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale effettuata presso un esercizio pubblico, nel corso della quale l’Amministrazione ha riscontrato la presenza, all’interno di un box nella sala giochi, di apparecchiature telematiche collegate a una piattaforma estera di scommesse online ritenuta illegale, in assenza delle autorizzazioni previste dall’art. 88 TULPS. Sulla base di tale accertamento è stato emesso avviso con cui sono state confermate pretese tributarie relative all’imposta giochi e scommesse. La società ha impugnato l’atto avanti ai giudici tributari, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso è stato respinto. In Cassazione la contribuente ha articolato cinque motivi: (1) violazione di norme sull’imposta e sulle prove, oltre a vizi motivazionali e processuali, sostenendo l’erroneità della ricostruzione dei fatti e dell’onere probatorio; (2) ulteriori violazioni degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., ancora con censure motivazionali; (3) violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. e dei canoni motivazionali, anche per omesso esame di fatti decisivi; (4) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo un uso scorretto delle presunzioni e del materiale probatorio; (5) violazione degli artt. 210 c.p.c. e 58 d.lgs. 546/1992, oltre a ulteriori vizi motivazionali, su profili in sostanza di merito. La Corte ha ritenuto che la pretesa impositiva trovasse autonoma base nell’art. 1, comma 646, lett. b), e comma 647, L. 190/2014, norma ritenuta distinta e non colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta sull’art. 7, comma 3-quater, d.l. 158/2012; ha inoltre valorizzato che la disposizione colpisce specificamente la messa a disposizione di apparecchi funzionali in via esclusiva al gioco illegale online, e che il contribuente può provare l’effettivo periodo di operatività dei dispositivi. I primi quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili perché promiscuamente formulati, in parte diretti a una rivalutazione del merito, non pertinenti rispetto alla ratio decidendi o preclusi dalla doppia conforme; il quinto motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile perché attinente a questioni di puro merito e non decisive. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e agli importi aggiuntivi previsti per il procedimento accelerato e per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha escluso che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. 158/2012 incidesse sulla diversa base normativa applicata nel caso concreto, individuata nell’art. 1, comma 646, lett. b), L. 190/2014 e nel comma 647 dello stesso articolo. Ha ritenuto che la norma colpisca specificamente gli apparecchi destinati in via esclusiva al gioco illegale online e che non presenti il vizio di automatismo sanzionatorio censurato dalla Consulta. Quanto ai motivi di ricorso, li ha ritenuti inammissibili o perché mescolavano vizi di violazione di legge e di motivazione, o perché richiedevano una nuova valutazione del merito, o perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, o ancora perché preclusi dalla doppia conforme. La società è stata condannata alle spese di lite, all’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e a quella ex art. 96, comma 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati come base dei poteri di accesso e verifica fiscale effettuati dall’Amministrazione.

  • art. 88 TULPS

    Richiamato per evidenziare l’assenza delle autorizzazioni necessarie per l’attività riscontrata.

  • art. 1, comma 646, lett. b), L. n. 190/2014

    "il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi ... è soggetto al pagamento ... dell'imposta unica ..."

    È la base normativa autonoma e legittima della pretesa tributaria, distinta dalla disposizione dichiarata incostituzionale; si applica agli apparecchi specificamente funzionali al gioco illegale online.

  • art. 1, comma 647, L. n. 190/2014

    Consente al contribuente di provare documentalmente il periodo effettivo di operatività delle apparecchiature, incidendo sulla quantificazione dell’imponibile.

  • art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012

    La Corte ne esclude l’applicabilità diretta al caso e richiama la dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta su tale disposizione, ritenendola non decisiva per la fattispecie concreta.

  • L. n. 189/2013

    Citata quale legge di conversione del d.l. n. 158/2012.

  • L. n. 208/2015

    Richiamata nel passaggio relativo alla declaratoria di illegittimità costituzionale di una sanzione amministrativa connessa all’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012.

  • art. 24 L. n. 88/2009

    Richiamato per confermare il divieto di offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche.

  • art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 40/2010

    Richiamato per ribadire il divieto, anche per i concessionari, di effettuare nelle sedi fisiche il gioco a distanza tramite apparecchiature telematiche.

  • art. 53 Cost.

    La Corte esclude profili di incostituzionalità perché la legge consente la prova dell’effettiva operatività degli apparecchi, assicurando corrispondenza alla capacità contributiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati per la condanna al pagamento di somme ulteriori, in ragione della definizione conforme alla proposta e della valutazione di abuso del processo.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare l’inammissibilità del motivo che non contiene una critica specifica alla ratio decidendi e si risolve in un non motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalle censure, ma la Corte non vi ravvisa vizi decisivi.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalle censure sulla valutazione delle prove; la Corte esclude che i motivi ne colgano una reale violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sui profili di onere della prova; la Corte ritiene le doglianze inammissibili perché dirette al merito.

  • artt. 2699 e 2700 c.c.

    Richiamati in relazione alla forza probatoria degli atti pubblici, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per la prova presuntiva, ma la Corte osserva che la decisione impugnata si fonda su prova diretta e non su presunzioni.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze motivazionali, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo per l’esibizione di documenti o cose, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché di merito.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel quinto motivo in tema di processo tributario, ma senza incidenza sull’esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non incide sulla decisione quando la pretesa impositiva trovi autonoma e diversa base normativa non colpita dalla pronuncia costituzionale.
  • La censura di una sentenza di merito in cassazione è inammissibile se cumula in modo indistinto errori di diritto, vizi di motivazione e doglianze di merito, senza una critica specifica e coerente alla ratio decidendi.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda su prova diretta del fatto costitutivo della pretesa, sono inconferenti le censure che attaccano la prova presuntiva o la relativa valutazione, se non colgono il fondamento effettivo della ratio decidendi.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la causa è definita con doppia conforme, salvo i limiti stretti consentiti dall’ordinamento.
  • Una norma impositiva è compatibile con il principio di capacità contributiva quando consente al contribuente di provare documentalmente circostanze rilevanti per la quantificazione dell’imponibile o del periodo di operatività del presupposto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve identificare in modo specifico l’errore imputato alla sentenza impugnata e confrontarsi con le ragioni che la sorreggono; in difetto, si risolve in un non motivo ed è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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