Cassazione Civile, Ordinanza n. 04917/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato gli atti di recupero IVA relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, con i quali l’Ufficio aveva recuperato i crediti indebitamente compensati, oltre a interessi e sanzioni, contestando l’irregolarità del visto di conformità apposto da un professionista incaricato. La CGT di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un unico motivo, la violazione della disciplina sul visto di conformità e sulla compensazione IVA, sostenendo che le criticità nei controlli eseguiti dal professionista rendevano il visto "infedele" e quindi consentivano il recupero del credito ai sensi della normativa invocata, nonostante il visto fosse stato materialmente apposto da soggetto abilitato. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato la disciplina applicabile distinguendo tra: a) omissione del visto di conformità o apposizione da parte di soggetto non abilitato, ipotesi espressamente previste dalla norma come causa di recupero del credito; b) visto effettivamente apposto da professionista abilitato ma reso irregolare/infedele da carenze nei controlli dovuti ex art. 2 d.m. n. 164/1999, ipotesi diversa e non equiparabile a quelle tipizzate per il recupero del credito al contribuente. In tale seconda ipotesi la violazione è stata qualificata come meramente formale e la sanzione è stata ricondotta alla responsabilità del professionista che ha apposto il visto, non al recupero del credito compensato in capo al contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione della disciplina sulla definizione accelerata, anche agli ulteriori importi previsti dall’art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. n. 78/2009
nella formulazione in vigore ratione temporis dal 24/04/2017, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del d.l. n. 50/2017
La norma tipizza le ipotesi che consentono il recupero del credito IVA compensato in violazione dell’obbligo di visto: assenza del visto/sottoscrizione oppure apposizione da parte di soggetti non abilitati. Il visto irregolare o infedele, se comunque apposto da professionista abilitato, non integra la medesima fattispecie recuperatoria.
Richiamato come disciplina della compensazione dei crediti; il recupero opera quando la compensazione avviene in violazione delle modalità previste per l’apposizione del visto.
Richiamato quale base normativa del visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emerge il credito.
art. 39, comma 1, lett. a), primo periodo, d.lgs. n. 241/1997
È la norma sanzionatoria applicabile al professionista che rilasci un visto irregolare o infedele, in relazione ai controlli che avrebbe dovuto svolgere.
Individua i controlli che il professionista deve eseguire prima del rilascio del visto di conformità.
Richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sul visto di conformità.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la successiva decisione del Collegio.
Applicato per liquidare un ulteriore importo a carico della parte soccombente in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata, quale espressione di abuso del processo.
Richiamati per escludere la trattazione congiunta e valorizzare la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Il recupero del credito IVA compensato presuppone la verifica delle fattispecie tipizzate dalla legge: l’assenza del visto di conformità o la sua apposizione da parte di soggetto non abilitato; non è consentita un’estensione analogica a ipotesi di mera irregolarità del visto.
- Quando il visto di conformità sia stato comunque apposto da un professionista abilitato, ma risulti infedele per carenze nei controlli dovuti, la violazione è in linea di principio formale e non coincide con l’indebito utilizzo del credito da parte del contribuente.
- La sanzione per il rilascio di un visto infedele grava sul professionista che ha omesso o svolto irregolarmente i controlli prescritti, mentre il recupero del credito in capo al contribuente è giustificato solo dalla mancanza sostanziale dei presupposti della compensazione o dalle ipotesi espressamente previste dalla legge.
- In sede di legittimità, il giudice può rigettare la trattazione in pubblica udienza o la trattazione congiunta quando non vi siano ragioni idonee a superare l’esigenza di speditezza del processo e tali richieste si risolvano in formalità superflue.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata può integrare, nei casi previsti dalla legge, un presupposto per la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., quale reazione all’abuso del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04912/2026 del 05/03/2026
- ordinanza_civile · 5 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04913/2026 del 05/03/2026
- ordinanza_civile · 5 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04914/2026 del 05/03/2026
- ordinanza_civile · 5 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04918/2026 del 05/03/2026
- ordinanza_civile · 5 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04919/2026 del 05/03/2026
- ordinanza_civile · 5 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04920/2026 del 05/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →