Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04912/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego implicito di rimborso opposto dall'Ufficio a un'istanza della società contribuente, che chiedeva la restituzione delle somme pagate in esecuzione di una cartella di pagamento successivamente annullata con sentenza. La CTP aveva accolto la domanda e la decisione era stata confermata in appello dalla CTR Sicilia, sezione staccata di Catania. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando un'omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla difesa secondo cui il rimborso non sarebbe spettato perché il pagamento era stato eseguito dalla contribuente avvalendosi della definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 618 e ss., L. n. 147/2013. La società ha resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per introduzione di una questione nuova non dedotta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la censura fosse nuova, perché la questione relativa alla non rimborsabilità delle somme versate in base alla definizione agevolata non risultava trattata né nel giudizio di merito né nella sentenza impugnata. La ricorrente non aveva assolto all'onere di specificare e localizzare nei precedenti atti di causa la deduzione di tale questione. Conseguentemente, la Corte ha confermato la decisione di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese. Poiché il giudizio era stato definito in relazione a proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha inoltre applicato la disciplina sulla responsabilità aggravata, condannando la ricorrente al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., di cui una parte a favore della controparte e una parte in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento di decisione accelerata, la mancata adesione alla proposta poi confermata consente l'applicazione della disciplina sulla condanna aggravata prevista dalla norma, quale indice di abuso del processo nei casi di ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto applicabile la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte, in ragione della soccombenza in un giudizio definito secondo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata disposta anche la condanna al versamento di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, quale conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità.

  • art. 1, comma 618 e ss., L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La ricorrente richiamava questa disciplina per sostenere che il pagamento eseguito dalla contribuente in base alla definizione agevolata non fosse rimborsabile; la Corte però non ha esaminato nel merito tale tesi perché ha dichiarato il motivo inammissibile come questione nuova.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella formulazione del principio di specificità e dell'onere di allegazione processuale del ricorrente, che deve indicare dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle trattate nei gradi di merito; la censura è inammissibile se investe un tema non compreso nel thema decidendum dell'appello e non rilevabile d'ufficio.
  • Quando si deduce un'omessa pronuncia, il ricorrente deve allegare non solo che la questione sia stata effettivamente proposta in giudizio, ma anche specificare in quale atto del grado precedente sia stata dedotta, rispettando il principio di specificità del ricorso per cassazione.
  • Se la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla questione introdotta con il motivo di ricorso, e dagli atti di merito non risulta che essa sia stata sollevata, la censura è inammissibile perché nuova.
  • Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di inammissibilità può comportare l'applicazione della condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., come espressione di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.