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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04918/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo sottoscritto tra le parti in data 7 ottobre 2025, relativo alla definizione del giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento IVA impugnato. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese processuali sono state poste a carico delle parti anticipatarie.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La fondazione contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA con cui l'Ufficio recuperava a tassazione l'imposta assolta su fatture relative ad attività svolte in un periodo anteriore all'effettivo avvio delle prestazioni assistenziali. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso ritenendo che, poiché l'ente operava in regime di esenzione IVA, non potesse detrarre l'imposta assolta sugli acquisti in applicazione delle norme sull'indetraibilità. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il diniego di detrazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, è intervenuto un accordo conciliativo tra le parti, avente ad oggetto la definizione del giudizio tributario.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata del ricorso depositata dal consigliere delegato

  • artt. 19 bis e 19 bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati nei gradi di merito come base del recupero a tassazione per indetraibilità dell'IVA in regime di esenzione

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    indicato quale fonte della disciplina IVA applicata alla controversia

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    menzionato nel testo introduttivo dell'avviso di accertamento, ma senza ulteriore approfondimento nel provvedimento

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene un accordo conciliativo che definisce integralmente la controversia, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per conciliazione, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e non affronta il merito della pretesa tributaria originaria.
  • Le spese di lite possono essere regolate secondo quanto stabilito nel provvedimento estintivo, anche ponendole a carico delle parti anticipatarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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