Cassazione Civile, Ordinanza n. 09602/2025 del 12/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, fondato su indagini bancarie su dieci conti correnti intestati al contribuente, titolare di una ditta individuale con quattro attività di ristorazione. L'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori ricavi e maggiori imposte ai fini IRPEF, addizionale regionale, IVA e IRAP, ritenendo non giustificate varie movimentazioni bancarie. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione dei maggiori ricavi; in appello la CTR ha rigettato sia l'appello dell'Agenzia sia quello incidentale del contribuente. L'Agenzia ha poi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse spiegato quali prove liberatorie fossero state offerte dal contribuente né perché le stesse avessero superato la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non avesse fornito prova contraria specifica e puntuale per ogni singola operazione. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra chiusura della verifica e notifica dell'atto, nonché l'erronea applicazione dei principi sul contraddittorio endoprocedimentale, soprattutto in relazione all'IVA. Dalla narrazione risulta che, prima dell'avviso, si erano svolti due incontri con l'Ufficio, in data 17/10/2013 e 06/11/2013, e che l'avviso era stato notificato il 27/12/2013.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e dunque processualmente nulla, perché non consentiva di comprendere il percorso logico seguito e non individuava gli elementi di prova posti a base dell'esclusione della presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale del contribuente è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato comunque assicurato, anche in considerazione dei due incontri svolti prima dell'emissione dell'avviso, e ha escluso la fondatezza della censura sulla violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29/09/1973, n. 600
Le risultanze delle indagini bancarie costituiscono presunzione legale relativa di ricavi o compensi non dichiarati, superabile solo mediante prova contraria del contribuente.
art. 51 d.P.R. 26/10/1972, n. 633
Anche in materia IVA le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento, salvo prova contraria del contribuente.
Il contribuente che intenda superare la presunzione derivante dagli accertamenti bancari sopporta l'onere della prova contraria.
art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente.
La mancanza di una motivazione intellegibile integra vizio di nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza.
art. 12, comma 7, L. 27/07/2000, n. 212
È invocato dal contribuente per il termine dilatorio di sessanta giorni, ma la Corte ritiene infondata la censura nel caso concreto, anche in ragione dell'effettivo contraddittorio svolto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge concernente la presunzione bancaria e l'onere della prova.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, i versamenti e i prelievi sui conti del contribuente possono legittimare la pretesa impositiva come presunzione legale relativa, che il contribuente può superare solo con prova contraria specifica e puntuale.
- La prova liberatoria in materia di accertamento bancario deve essere riferita alle singole operazioni contestate e non può risolversi in affermazioni generiche o in una mera contestazione complessiva dell'operato dell'Ufficio.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico decisorio né gli elementi probatori decisivi posti a base della conclusione.
- Nel contenzioso sui tributi armonizzati, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è soddisfatto se al contribuente è stata concretamente offerta una reale interlocuzione con l'Amministrazione, anche mediante incontri o scambi istruttori non vincolati a forme tipiche.
- La violazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'invalidità dell'atto se, nel caso concreto, risulta comunque assicurata la partecipazione procedimentale e non emergono concrete ragioni difensive che il contribuente sia stato impedito di far valere.
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