Cassazione Civile, Ordinanza n. 13619/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 notificato a una società che aveva acquisito un ramo d'azienda da altra società debitrice per tributi erariali. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto per mancata previa notifica della cartella alla cessionaria; la CTR aveva confermato, ritenendo anche che non vi fosse identificazione tra le due società e che, comunque, la responsabilità della cessionaria ex art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 fosse limitata dal valore del ramo ceduto e condizionata alla preventiva escussione del cedente. In cassazione la società di riscossione ha dedotto, in sintesi: 1) simulazione/frode della cessione e applicabilità della responsabilità solidale del cessionario; 2) superfluità della notifica della cartella alla cessionaria, perché l'obbligazione è propria e la cartella può essere notificata solo al debitore principale; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 quanto al beneficium excussionis e alla prova dell'incapienza del cedente; 4) errata applicazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997, perché il giudice avrebbe escluso la responsabilità o comunque non avrebbe dovuto annullare integralmente l'atto, ma al più rideterminare il dovuto.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda, la cartella o l'avviso di intimazione possono essere notificati al solo debitore principale, senza necessità di notifica anche al cessionario; inoltre, ha rilevato che il giudice di merito non ha correttamente verificato la ripartizione dell'onere probatorio sul beneficium excussionis né ha applicato correttamente i limiti legali della responsabilità del cessionario, non essendo il rapporto tra valore del ramo ceduto e debito tributario il criterio decisivo e dovendo invece accertarsi se vi fosse cessione fraudolenta, ipotesi non soggetta ai limiti ordinari.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
L'avviso di intimazione è atto dipendente dal ruolo già formato e può essere utilizzato nella riscossione coattiva anche nei confronti del coobbligato sussidiario secondo le regole della riscossione a mezzo ruolo.
art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
La cartella può essere notificata alternativamente al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; in caso di cessione d'azienda non è necessaria una duplice notifica al cessionario se il ruolo è formato nei confronti del cedente.
La responsabilità del cessionario d'azienda o di ramo è propria e sussidiaria; il cessionario può opporre il beneficium excussionis, ma la sua deduzione non rende nullo l'atto di riscossione e non esclude la notificazione della cartella o dell'intimazione prima dell'escussione del cedente. I limiti quantitativi operano secondo il testo della norma, mentre la cessione fraudolenta segue il comma 4, non soggetto a tali limiti.
In caso di cassazione, il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte distingue tra censure di violazione di legge e vizio di motivazione; il motivo ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifiche eccezioni.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere proposto per omesso esame di fatti decisivi, salvo che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato in relazione alla censura di motivazione apparente/omesso esame, ma la Corte ne esclude la fondatezza nei limiti indicati.
È invocato dalla ricorrente sul tema della motivazione dell'atto, ma la Corte non fonda la decisione su tale norma.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la simulazione/fittizietà dell'operazione societaria.
Richiamato dalla ricorrente per la tutela dei terzi nei confronti della simulazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di opponibilità della simulazione ai creditori.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova della simulazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici e prova per presunzioni.
Richiamato dalla ricorrente per la garanzia patrimoniale del debitore.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla revocatoria e alla sottrazione di garanzia ai creditori.
art. 173, comma 13, D.P.R. n. 917/1986
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle operazioni societarie e del possibile trasferimento dei rapporti e delle posizioni fiscali.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 14 per sostenere la disciplina della responsabilità tributaria connessa alla cessione.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e l'utilizzo degli elementi documentali e presuntivi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del cessionario per i debiti inerenti all'azienda ceduta.
Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo, ma la Corte chiarisce che il punto centrale è l'art. 14 del medesimo decreto.
art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
Richiamato nella motivazione per affermare che l'avviso di accertamento è notificato al solo contribuente.
Richiamato per affermare che la violazione dell'ordine di escussione può al più incidere sulla sospensione dell'esecuzione, non sulla caducazione dell'atto.
Massime di principio
- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, la pretesa tributaria già iscritta a ruolo nei confronti del cedente può essere azionata verso il cessionario con la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione, senza necessità di una preventiva notifica di tali atti anche al cessionario quando il ruolo sia validamente formato nei confronti del debitore principale.
- La responsabilità del cessionario ex art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 è una responsabilità propria e sussidiaria: il cessionario può far valere il beneficium excussionis, ma la sua deduzione non determina la nullità automatica della cartella o dell'intimazione; al più può incidere sulla procedura esecutiva o fondare richiesta di sospensione.
- Nel contenzioso sulla responsabilità del cessionario, il tema decisivo non è il mero rapporto fra valore del ramo ceduto e ammontare del debito fiscale, ma l'esatta applicazione dei limiti legali previsti dall'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 e l'eventuale ricorrenza della cessione fraudolenta di cui al comma 4.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sull'insufficienza del patrimonio del cedente o sui limiti della responsabilità del cessionario, deve verificare in concreto la ripartizione dell'onere della prova secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; in difetto, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere proposto per omesso esame di fatti decisivi, salvo che le ragioni di fatto delle due sentenze di merito siano effettivamente diverse.
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