Cassazione Civile, Ordinanza n. 03723/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società in liquidazione ha impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a IVA e altri carichi per l'anno d'imposta 2012. In appello la CTR aveva rigettato il ricorso, ritenendo: valida la notifica via PEC della cartella, pur effettuata prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche sul processo telematico; non necessaria la sottoscrizione digitale della cartella allegata alla PEC; infondate le doglianze sulla motivazione in tema di interessi; nulla, invece, la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione perché avvenuta tramite avvocato del libero foro e non tramite difensore interno. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su notifica PEC e documento informatico, per l'asserita inesistenza/invalidità della cartella notificata senza firma digitale; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c., perché la CTR avrebbe sanato una nullità della notifica mentre la censura riguardava l'esistenza stessa dell'atto; 3) violazione dell'obbligo di motivazione della cartella con riguardo al calcolo degli interessi. L'agente della riscossione ha resistito e proposto ricorso incidentale con un motivo, deducendo che la CTR aveva errato nel ritenere invalida la sua costituzione in giudizio tramite avvocato del libero foro, sostenendo che tale modalità di difesa fosse consentita nel processo tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società contribuente, reputando infondati i tre motivi. Ha ritenuto che, in tema di notifica della cartella via PEC, l'agente della riscossione possa allegare un documento informatico corrispondente alla copia per immagini di un atto originariamente analogico, senza necessità di firma digitale, e che la contribuente non avesse specificamente disconosciuto la conformità della copia all'originale. Ha inoltre affermato che la cartella era sufficientemente motivata quanto agli interessi, poiché emessa dopo un atto impositivo già definitivo e dunque idoneo a rendere comprensibile il criterio di calcolo degli accessori. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'agente della riscossione: la Corte ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, anche di avvocati del libero foro, e che la CTR aveva errato nel dichiarare nulla la sua costituzione in giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
consente la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC secondo le modalità del d.P.R. n. 68 del 2005; non si applica l'art. 149-bis c.p.c.
richiamato per la disciplina del documento informatico e dei suoi requisiti di validità nel contesto della notifica via PEC.
invocato dalla parte ricorrente per contestare la sanatoria della nullità; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la questione era superata dalla validità della produzione informatica dell'atto e dall'assenza di specifico disconoscimento.
espressamente escluso dall'applicazione in materia di notifica della cartella di pagamento via PEC dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
definisce il messaggio PEC come documento informatico composto dal testo, dai dati di certificazione e dagli eventuali allegati.
lett. i-ter) e lett. i-quinquies)
distingue tra copia per immagine di documento analogico e duplicato informatico, utile a qualificare l'allegato alla PEC.
le copie per immagine di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta.
richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione della cartella in relazione agli interessi.
la cartella deve essere congruamente motivata; quando segue un atto già determinativo del debito, basta il richiamo all'atto presupposto e la quantificazione degli accessori.
art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992
riguarda la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione, non la sola difesa tecnica; non impedisce l'utilizzo di avvocati del libero foro nei casi consentiti.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina la difesa tecnica nel processo tributario; la Corte distingue tale profilo dalla rappresentanza processuale dell'ente.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016
richiamato nel motivo incidentale sulla disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della sua rappresentanza in giudizio.
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo incidentale a sostegno della possibilità di difesa tecnica dell'ente; la Corte ne fa applicazione sistematica con la disciplina speciale e la convenzione con l'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, l'agente della riscossione può trasmettere un documento informatico che riproduce in copia per immagini l'atto originariamente analogico, senza che sia necessaria la firma digitale dell'allegato, salvo una diversa prescrizione normativa.
- La validità probatoria della copia informatica di un documento analogico non può essere negata in modo generico: occorre un disconoscimento specifico della conformità all'originale, altrimenti la copia conserva efficacia probatoria.
- La nullità della notifica non va confusa con l'inesistenza dell'atto: quando l'atto sia comunque formato e riconoscibile, il problema attiene alla regolarità della notificazione e può essere sanato dal raggiungimento dello scopo.
- La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quanto agli interessi quando segue un atto presupposto già determinativo del debito principale e degli interessi di base; in tal caso basta il richiamo all'atto precedente e l'indicazione dell'importo degli ulteriori accessori.
- Nel processo tributario l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata e difesa anche da avvocati del libero foro nei casi previsti, senza che ciò determini di per sé nullità della costituzione in giudizio.
- Va distinta la rappresentanza processuale dell'ente dalla difesa tecnica: una questione attiene alla legittimazione/capacità di stare in giudizio, l'altra alla modalità con cui viene svolta la difesa professionale.
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