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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28041/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità amministrativa aveva irrogato una sanzione pecuniaria per violazione della disciplina sul made in Italy, in relazione a prodotti provenienti dall’estero e destinati alla società importatrice, risultati privi, al momento dell’ingresso in Italia, delle indicazioni idonee a rendere evidente l’origine estera. In primo grado l’opposizione era stata respinta; in appello, invece, l’ordinanza era stata annullata perché la società aveva dimostrato di avere richiesto per iscritto al fornitore di apporre l’etichetta "Made in China" e perché, secondo la Corte territoriale, non era configurabile la colpa dell’importatrice, che non poteva verificare in concreto l’esatto adempimento del fornitore né aprire i colli prima dello sdoganamento. La Camera di commercio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, violazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 e della disciplina doganale richiamata, oltre che falsa applicazione dei principi in tema di buona fede, caso fortuito e forza maggiore: sostiene che la Corte d’appello avrebbe indebitamente confuso l’assenza di colpa con il caso fortuito e che la società avrebbe potuto e dovuto verificare la merce prima della partenza o comunque all’arrivo, anche tramite lo spedizioniere e in sede doganale, mediante le modalità previste dall’art. 58 d.P.R. n. 43/1973. La controricorrente ha eccepito anche la tardività del ricorso, contestando l’applicazione della sospensione feriale, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di tardività, ritenendo applicabile la sospensione feriale perché la controversia, pur trattata con il rito previsto dal d.lgs. n. 150/2011, ha natura sostanziale di accertamento dei presupposti della potestà sanzionatoria e non rientra tra le materie escluse dalla sospensione. Nel merito, ha giudicato infondato il motivo di ricorso: ha ricostruito la disciplina dell’illecito amministrativo di cui all’art. 4, comma 49-bis, l. n. 350/2003, sottolineando che la norma consente al titolare o licenziatario del marchio di accompagnare la merce con indicazioni o con una specifica attestazione da rendere nella fase di commercializzazione; nel caso concreto, l’importatrice aveva fatto un ordine imponendo l’etichettatura "Made in China" e, quindi, aveva un affidamento ragionevole sulla corretta esecuzione dell’ordine, senza obbligo di attivarsi al momento dello sdoganamento per una dichiarazione che la legge consente anche in fase successiva. È stato inoltre escluso che fosse pertinente il richiamo all’art. 58 d.P.R. n. 43/1973, poiché quella norma riguarda la verifica doganale ai fini della dichiarazione sulle merci e non la diversa fattispecie contestata; la Corte ha richiamato anche l’art. 303 del medesimo d.P.R. solo per chiarire che la censura non riguardava una falsa dichiarazione doganale. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità e l’incertezza interpretativa della materia, ed è stato dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327, co. 1, c.p.c.

    È richiamato per l’eccezione di tardività del ricorso, ma la Corte esclude che il termine fosse spirato perché ritiene applicabile la sospensione feriale.

  • art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011

    La controversia in opposizione a ordinanza-ingiunzione rientra nel regime speciale introdotto da questa disposizione.

  • art. 3 l. n. 742 del 1969

    L’inapplicabilità della sospensione feriale riguarda le controversie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.; il caso in esame non vi rientra.

  • art. 3 l. n. 689 del 1981

    È richiamato nel motivo di ricorso in tema di responsabilità per illecito amministrativo e dei relativi elementi soggettivi.

  • art. 4, comma 49-bis, l. n. 350 del 2003

    Integra l’illecito amministrativo l’uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, in assenza di precise indicazioni sulla provenienza o di dichiarazione di impegno a renderle in fase di commercializzazione.

  • art. 16, comma 6, l. n. 135 del 2009

    Ha introdotto il comma 49-bis nell’art. 4 della l. n. 350/2003.

  • art. 17, comma 4, l. n. 99 del 2009

    È richiamato per la precedente disciplina penale poi superata dalla depenalizzazione della medesima condotta.

  • art. 58 d.P.R. n. 43 del 1973

    È ritenuto non pertinente alla fattispecie contestata, perché disciplina la verifica doganale ai fini della dichiarazione e non l’illecito amministrativo sul made in Italy.

  • art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973

    La Corte lo richiama solo per chiarire che esso punisce dichiarazioni doganali false o difformi su qualità, quantità e valore; nel caso concreto non era contestata una falsa dichiarazione di questo tipo.

  • art. 1228 c.c.

    È evocato dalla ricorrente in via subordinata nel quadro dei principi in tema di imputazione della responsabilità, ma la Corte non vi fonda la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, ai fini della sospensione feriale dei termini non conta il rito processuale adottato, ma la natura sostanziale della controversia; se questa non rientra tra le materie escluse, la sospensione si applica.
  • In materia di illecito amministrativo per uso del marchio idoneo a ingannare sull’origine del prodotto, la responsabilità è esclusa quando l’importatore abbia adottato un comportamento diligente e coerente con la disciplina di settore, richiedendo al fornitore l’apposizione delle corrette indicazioni di provenienza e potendo ragionevolmente confidare nel loro adempimento.
  • La fattispecie di cui all’art. 4, comma 49-bis, l. n. 350/2003 non coincide con una falsa dichiarazione doganale: essa sanziona l’uso del marchio con modalità potenzialmente ingannevoli per il consumatore, anche in assenza di un’etichettatura esplicitamente falsa.
  • L’attestazione alternativa prevista dalla disciplina sul made in Italy può essere resa nella fase di commercializzazione; non è corretto trasformarla in un onere necessariamente anticipato al momento dello sdoganamento se la norma consente una diversa scansione temporale.
  • Il richiamo alle norme doganali sulla verifica delle merci è inconferente quando non sia contestata una dichiarazione doganale falsa o difforme, ma una diversa violazione amministrativa concernente la provenienza percepita del prodotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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