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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28068/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento al consumo nel quale erano previste commissioni collegate all'intermediazione. La consumatrice aveva chiesto la restituzione delle somme versate, sostenendo che le clausole relative alle commissioni fossero prive di giustificazione causale e comunque vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. n), e 36, lett. c), cod. cons. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma in appello la banca aveva ottenuto una riduzione dell'importo restitutorio, con esclusione delle somme qualificate come commissione di intermediazione e di quanto già incassato in sede di estinzione anticipata. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto: violazione dell'art. 115 c.p.c. per la valutazione della non contestazione e della data della lettera di incarico di intermediazione; violazione dell'art. 125 TUB per la ritenuta debenza delle commissioni di intermediazione; violazione dell'art. 33 cod. cons. per l'esclusione dell'effetto sorpresa; violazione dell'art. 2033 c.c. per avere escluso la legittimazione passiva della banca rispetto alla ripetizione delle somme; e, infine, violazione degli artt. 2033 c.c. e 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, richiamando il principio di effettività della tutela del consumatore. La Corte ha però ritenuto il ricorso principale inammissibile per difetto di specificità: mancava la trascrizione della clausola contrattuale censurata e la precisa localizzazione del documento nei fascicoli di merito, in violazione dell'art. 366 c.p.c. Ha inoltre rilevato che i motivi fondati sulla pretesa contestualità tra contratto di intermediazione e contratto di prestito si ponevano contro l'accertamento di fatto del giudice di merito, che aveva invece indicato un conferimento dell'incarico di intermediazione anteriore di circa tre mesi al finanziamento. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inefficace perché tardivo, mentre quello incidentale condizionato è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della consumatrice, inefficace il ricorso incidentale della banca e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese di legittimità, di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non è stato ritenuto fondato il motivo che denunciava la violazione del principio di non contestazione, anche perché l'allegazione del fatto era stata introdotta tardivamente e il giudice di merito può comunque discostarsi dall'allegazione se la circostanza risulta esclusa dagli atti

  • art. 125 TUB

    il motivo è stato ritenuto inconferente rispetto all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'anteriorità del conferimento dell'incarico di intermediazione rispetto al finanziamento

  • art. 33, comma 2, lett. n), cod. cons.

    la censura sulla vessatorietà per effetto sorpresa è stata dichiarata inammissibile perché incompatibile con l'accertamento in fatto della preesistenza dell'incarico di intermediazione

  • art. 36, lett. c), cod. cons.

    richiamato dalla parte come base della domanda restitutoria, senza che la Corte ne esaminasse il merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 2033 c.c.

    il motivo che ne invocava l'applicazione è stato dichiarato inammissibile; la Corte ha richiamato l'assetto processuale secondo cui il ricorso non poteva prescindere dalla puntuale indicazione della clausola e del documento su cui fondava la pretesa restitutoria

  • artt. 6 e 7 Dir. 93/13/CEE

    richiamati dalla ricorrente per sostenere il principio di effettività della tutela del consumatore, ma senza esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 366 c.p.c.

    specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi

    in tema di ricorso per cassazione, quando la censura riguarda la nullità di una clausola contrattuale è necessario trascrivere o riportare il contenuto rilevante della clausola e indicare dove il documento si trova nei fascicoli; la mancanza di tali elementi determina inammissibilità

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento di definizione accelerata della causa

  • art. 325 c.p.c.

    la notificazione della sentenza fa decorrere per entrambe le parti il termine breve per impugnare

  • art. 334 c.p.c.

    il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve è tardivo e segue la disciplina del ricorso incidentale tardivo

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto applicabile la condanna aggravata della parte istante per avere insistito nel giudizio in conformità della proposta di definizione

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri la validità o l'efficacia di una clausola contrattuale, il ricorrente deve trascrivere o comunque indicare in modo specifico il contenuto della clausola e localizzare il documento nei fascicoli di merito; la mera allegazione generica del contratto non soddisfa l'art. 366 c.p.c.
  • I motivi di ricorso per violazione di legge non possono fondarsi su un diverso accertamento del fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito: se la censura presuppone una ricostruzione fattuale incompatibile con la sentenza impugnata, il motivo è inammissibile.
  • La deduzione della non contestazione non può essere utilmente spesa se il fatto è stato allegato solo oltre i termini preclusivi del processo e, comunque, il giudice può valutare autonomamente l'esistenza della circostanza quando essa risulti smentita dagli atti e dal materiale istruttorio.
  • L'impugnazione incidentale proposta dopo la notificazione della sentenza e oltre il termine breve è tardiva e segue la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva, con possibile inefficacia rispetto al ricorso principale.
  • Quando il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la condanna per responsabilità aggravata e gli ulteriori oneri economici previsti dal sistema delle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieCanoneCredito al consumoImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiContrattiConsumatoriProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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