Cassazione Civile, Ordinanza n. 28035/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario patrocinio)
La controversia
Un soggetto, già controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza del 20 settembre 2024, ha chiesto la correzione di un errore materiale di quel provvedimento, deducendo che nel dispositivo, nel liquidare le spese a carico della controparte, era stata omessa la necessaria statuizione secondo cui, poiché egli era ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento doveva essere disposto in favore dello Stato e non direttamente in suo favore. La Corte ha esaminato la questione della procedibilità dell'istanza pur in assenza di copia del provvedimento da correggere, rilevando che tale omissione non impedisce la correzione d'ufficio se il contraddittorio è instaurato e ricorrono i presupposti per l'intervento emendativo. Accertato che il beneficiario del patrocinio risultava effettivamente ammesso e che la statuizione sulle spese era stata resa senza l'inciso dovuto ex lege, ha ritenuto sussistente l'errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo, sostituendo l'indicazione del pagamento in favore del controricorrente con quella del pagamento a favore dello Stato. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha corretto il dispositivo della precedente ordinanza n. 25301/2024. In particolare, ha eliminato l'inciso che disponeva il pagamento delle spese in favore del controricorrente e ha inserito la formula per cui il pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve essere eseguito a favore dello Stato. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione.
Norme richiamate
correzione degli errori materiali
Consente la correzione delle pronunce della Corte di cassazione quando il provvedimento presenti un errore materiale o un'omissione relativa a statuizioni obbligatorie consequenziali o accessorie; la correzione è possibile anche d'ufficio, se è instaurato il contraddittorio e sussistono i presupposti dell'intervento emendativo.
È la base del rito camerale in cui è stata trattata l'istanza.
Richiamato nel combinato disposto con l'art. 369 c.p.c. in tema di deposito della copia del provvedimento impugnato/chiamato a correzione.
Richiamato nel combinato disposto con l'art. 365 c.p.c. quale norma sul deposito necessario ai fini della procedibilità.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
Impone, senza margini di discrezionalità, che quando le spese siano poste a carico della parte soccombente non ammessa e siano dovute a favore della parte ammessa al patrocinio, il pagamento sia eseguito allo Stato.
art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002
È indicato come disposizione coerente con l'art. 133 del testo unico, prevedendo analoga statuizione nel processo penale in caso di parte civile.
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del soggetto istante.
secondo comma, ultimo inciso
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del dispositivo.
Massime di principio
- La statuizione sulle spese resa in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere integrata con l'indicazione che il pagamento va eseguito a favore dello Stato, trattandosi di effetto legale obbligatorio e non di scelta discrezionale del giudice.
- L'omissione della formula relativa al pagamento a favore dello Stato integra errore materiale correggibile con il procedimento di cui all'art. 391-bis c.p.c., anche quando si tratti di pronuncia della Corte di cassazione.
- In tema di correzione di errori materiali, l'assenza, con l'istanza, di copia del provvedimento da correggere non preclude necessariamente l'intervento correttivo quando il contraddittorio sia instaurato e il vizio sia desumibile dagli atti.
- Sono correggibili, anche d'ufficio, le statuizioni accessorie o consequenziali a contenuto predeterminato che non riflettano correttamente la volontà giurisdizionale già espressa nel provvedimento.
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