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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28069/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento al consumo nel quale erano previste commissioni, in particolare commissioni di intermediazione. La consumatrice aveva chiesto la restituzione delle somme corrisposte, assumendo che le clausole relative a tali oneri fossero prive di causa, vessatorie o comunque viziate da dolo incidentale. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma in appello la banca aveva ottenuto una riduzione dell’importo restitutorio, con esclusione delle somme versate a titolo di commissione di intermediazione, ritenute dovute in forza di specifica pattuizione e comunque pagate alla società intermediaria, che sarebbe stata l’unica legittimata passiva. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione dell’art. 125 t.u.b. per avere ritenuto dovute le commissioni di intermediazione nonostante l’asserita mancanza di anteriorità del contratto di intermediazione rispetto a quello di prestito; violazione dell’art. 33, comma 2, lett. n), cod. cons. per avere escluso l’effetto sorpresa per il consumatore; violazione dell’art. 2033 c.c. per avere escluso la legittimazione passiva della banca, pur indicata come accipiens formale e sostanziale e responsabile dell’operato del mandatario; analoga censura richiamando l’art. 2033 c.c. e gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, con deduzione della violazione del principio di effettività della tutela del consumatore. La banca ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, ma senza che la controparte svolgesse difese sul ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha condiviso la valutazione secondo cui il ricorso non indicava in modo specifico né la natura e il contenuto della clausola relativa alla commissione di intermediazione, né la sua collocazione contrattuale, né la precisa localizzazione del documento nei fascicoli di merito, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato che i primi due motivi presupponevano un fatto storico non desumibile dalla sentenza impugnata, cioè la contestualità tra contratto di intermediazione e contratto di prestito, e quindi erano inammissibili perché il vizio di violazione di legge non può fondarsi su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale della banca, la Corte lo ha dichiarato inefficace perché tardivo, applicandosi la disciplina dell’art. 334 c.p.c.; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato la ricorrente principale alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 125 t.u.b.

    Richiamato come norma che, secondo la ricorrente, imponeva la verifica dell’anteriorità del contratto di intermediazione rispetto al contratto di prestito ai fini della debenza delle commissioni e della valutazione della clausola.

  • art. 125 novies t.u.b.

    Evocato dalla Corte solo per osservare che la censura presupponeva un fatto storico non accertato in sentenza, ossia la contestualità tra contratto di intermediazione e contratto di prestito.

  • art. 33, secondo comma, lett. n), cod. cons.

    Richiamato per la dedotta vessatorietà della clausola relativa alle commissioni e per il preteso effetto sorpresa sul consumatore.

  • art. 34 cod. cons.

    Menziionato nella ricostruzione della sentenza di merito come parametro per qualificare vessatorie le clausole contestate.

  • art. 2033 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere la ripetibilità delle somme e la legittimazione passiva della banca quale accipiens formale e sostanziale.

  • artt. 6 e 7 Dir. 93/13/CEE

    Richiamati a sostegno dell’esigenza di effettività della tutela del consumatore contro clausole abusive.

  • art. 366 c.p.c.

    "Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:… 6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi"

    La Corte ha ribadito che, nei ricorsi che investono la nullità di una clausola contrattuale, occorre trascrivere la clausola e indicare specificamente dove il documento sia reperibile negli atti di causa.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve anche per la controparte.

  • art. 334 c.p.c.

    Applicato al ricorso incidentale tardivo, dichiarato inefficace.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte istante a seguito della definizione conforme alla proposta, con liquidazione equitativa e ulteriore somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri la nullità o vessatorietà di una clausola contrattuale è indispensabile, a pena di inammissibilità, indicare specificamente il contenuto della clausola, trascriverne il testo rilevante e localizzare il documento nei fascicoli di merito o di parte.
  • La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere costruita su un fatto storico diverso da quello accertato nella sentenza impugnata; il giudizio di legittimità deve muovere dall’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Se il ricorso incidentale è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, esso è tardivo e segue la disciplina dell’art. 334 c.p.c., con conseguente inefficacia nei confronti del ricorso principale.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96 c.p.c. in caso di ricorso ritenuto manifestamente infondato o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCredito al consumoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiConsumatoriBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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