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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28055/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da tre ordinanze-ingiunzione con cui un comune aveva sanzionato alcuni soggetti, qualificati ora come trasgressori ora come obbligati in solido, per violazioni accertate dal Corpo Forestale dello Stato in materia di trasporto di animali vivi. I soggetti sanzionati avevano proposto opposizione, poi respinta dal giudice di pace, e quindi appello al Tribunale. In appello sostenevano, in sintesi, che il regolamento europeo sul trasporto degli animali vivi, per gli allevatori che trasportano in conto proprio i propri animali con mezzi propri entro un certo raggio, limiterebbe l’applicazione a specifiche disposizioni e non imporrebbe l’autorizzazione prevista per i trasportatori professionali; di conseguenza, la violazione del limite chilometrico non sarebbe sanzionabile nei termini applicati. Deducevano inoltre che, anche a voler ritenere applicabile la disciplina sanzionatoria, dovesse operare la previsione più favorevole dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 151/2007, perché il trasporto sarebbe avvenuto tra piccoli imprenditori agricoli in regime di reciprocità ex art. 2139 c.c., con alternanza alla guida e scambio di manodopera/servizi secondo gli usi. Con il ricorso per cassazione articolavano due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c.: falsa applicazione degli artt. 1, par. 2, lett. b), 6, parr. 1 e 7, Reg. CE n. 1/2005, art. 1 d.lgs. n. 151/2007 e art. 1 l. n. 689/1981; e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 151/2007 e dell’art. 2139 c.c., sostenendo sia l’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione sia l’erronea esclusione della reciprocità e della qualifica di piccoli imprenditori agricoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il sistema normativo europeo e nazionale esclude l’autorizzazione solo per il trasporto di animali propri entro 65 km dalla partenza; oltre tale limite, l’allevatore è equiparato al trasportatore e deve essere munito della prescritta autorizzazione. Poiché nel caso concreto era stato accertato il superamento del limite chilometrico, la sanzione era legittima. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le doglianze miravano a una rivalutazione del fatto: il giudice di merito aveva escluso sia la prova della qualità di piccoli imprenditori agricoli, sia l’occasionalità dello scambio di manodopera/servizi, e tali valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che, una volta superato il limite dei 65 km, è irrilevante che il trasporto avvenga in conto proprio e che il proprietario sia anche conducente, perché la disciplina distingue la posizione del trasportatore da quella del conducente, soggetto a una diversa autorizzazione/abilitazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1, par. 2, lett. b), Reg. CE n. 1/2005

    Per gli allevatori che trasportano i propri animali con mezzi propri entro il limite chilometrico previsto opera un regime derogatorio rispetto alla disciplina generale.

  • art. 6, parr. 1 e 7, Reg. CE n. 1/2005

    L’autorizzazione del trasportatore è necessaria per i trasporti che superano la distanza massima derogatoria; l’esenzione dai paragrafi richiamati vale solo entro 65 km.

  • art. 3, d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151

    Sanziona chiunque effettui trasporto di animali senza la prescritta autorizzazione; la responsabilità del trasportatore è distinta da quella del conducente.

  • art. 1, l. n. 689/1981

    Richiamata nel motivo, senza che la Corte vi sviluppi un’autonoma ratio decisoria specifica nel testo.

  • art. 2139 c.c.

    Lo scambio di mano d’opera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli richiede prova della qualifica soggettiva e del carattere occasionale della prestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 373 c.p.c.

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese anche in relazione al procedimento di sospensione documentato nel testo.

Massime di principio

  • Nel trasporto di animali vivi, la deroga prevista per gli allevatori opera solo entro il limite chilometrico stabilito dalla disciplina europea; oltre tale soglia, l’allevatore è assoggettato al regime generale del trasportatore e deve essere munito dell’autorizzazione richiesta.
  • Il superamento del limite chilometrico non rileva in termini di minima entità della violazione: una volta oltrepassata la soglia, opera l’obbligo autorizzatorio e la relativa sanzione per la mancanza del titolo.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze di fatto quando la censura, pur formalmente formulata come violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • Lo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli presuppone la prova della qualità soggettiva richiesta e del carattere occasionale dello scambio; in mancanza di tali elementi, l’istituto non può essere invocato per escludere la sanzione.
  • Nel sistema sanzionatorio del trasporto di animali vivi, la posizione del trasportatore e quella del conducente possono essere distinte e soggette a diversi titoli autorizzativi, sicché la coincidenza tra proprietario degli animali e conducente non elimina gli obblighi derivanti dal superamento della soglia derogatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeInadempimento
RamiProcesso civileCommercialeObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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