Cassazione Civile, Ordinanza n. 28070/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo debitore di un mutuo fondiario contratto dal debitore principale, con intimazione al fideiussore a pagare la somma dovuta. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata respinta dal Tribunale e la decisione confermata in appello. In cassazione l'erede del fideiussore ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 1957 c.c., sostenendo che la clausola di deroga a tale norma contenuta nella fideiussione fosse nulla per contrasto con la disciplina antitrust e che, quindi, dovesse operare la decadenza del creditore dalla garanzia; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di appello non si fosse pronunciata sulla questione della decadenza. La Corte rileva però che in primo grado e in appello la parte aveva tempestivamente prospettato solo la nullità, totale o parziale, del contratto fideiussorio o di alcune clausole, non già l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; ne consegue che la questione della decadenza, implicando accertamenti di fatto, non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione né in appello, essendo preclusa dall'art. 345 c.p.c. Inoltre l'eccezione ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non è rilevabile d'ufficio. Anche la dedotta nullità della clausola di deroga, quand'anche astrattamente fondata, non giova alla parte ricorrente perché non sana la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione di decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del consigliere relatore, ha respinto i rilievi della memoria del ricorrente e ha rigettato il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate
la relativa decadenza opera solo se l'eccezione è tempestivamente proposta dalla parte interessata; non è rilevabile d'ufficio e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione o in appello se comporta nuovi accertamenti di fatto
la censura di omessa pronuncia è infondata quando la questione non sia stata ritualmente devoluta al giudice di merito
in appello non possono essere proposte nuove eccezioni che richiedano nuovi accertamenti di fatto e che non siano state già introdotte tempestivamente nel giudizio di primo grado
in cassazione sono proponibili solo le nuove questioni nei limiti delle ipotesi tassative, tra cui la nullità della sentenza, se il vizio incide direttamente sul provvedimento impugnato
la nullità di singole clausole non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto, salvo che le clausole siano essenziali secondo la volontà delle parti; nel caso concreto la questione era stata prospettata in appello come nullità dell'intero contratto fideiussorio
la decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere delegato
art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
sono state applicate le conseguenze sanzionatorie per la soccombenza in cassazione secondo la disciplina richiamata nell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso proprio: deve essere tempestivamente proposta dalla parte interessata e non è rilevabile d'ufficio.
- La nullità di una clausola che deroghi all'art. 1957 c.c., anche ove accertata, non consente di superare la preclusione derivante dalla mancata tempestiva deduzione dell'eccezione di decadenza nel giudizio di merito.
- In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni di diritto che presuppongano nuovi accertamenti di fatto; tali questioni sono precluse se non ritualmente dedotte nei gradi precedenti.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la questione non sia stata effettivamente devoluta al giudice di appello.
- La nullità parziale di un contratto non comporta automaticamente la nullità dell'intero regolamento negoziale: occorre verificare la volontà delle parti e l'essenzialità della clausola colpita.
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