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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28036/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un protocollo d'intesa del 27 maggio 1999 relativo alla trasformazione del promontorio di San Benigno e alla rinuncia, da parte della società cooperativa, a una concessione demaniale marittima con ricollocazione del supermercato in altra sede e previsione di un indennizzo per gli investimenti non ammortizzati. La società ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento dell'ente portuale agli obblighi assunti e il risarcimento del danno, sostenendo che l'indennizzo dovesse essere corrisposto anche se la cessione avesse riguardato aree del comprensorio e non solo il sedime originario. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato l'interpretazione del protocollo e la sussistenza dell'obbligo risarcitorio, ma ha escluso l'applicazione del d.lgs. n. 231/2002 e ha applicato l'art. 1284, quarto comma, c.c. agli interessi dalla domanda giudiziale. Nel ricorso per cassazione l'autorità portuale ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione, motivo già dichiarato inammissibile dalle Sezioni Unite; 2) violazione dei canoni ermeneutici per l'interpretazione del protocollo, sostenendo che la Corte territoriale avesse privilegiato una lettura meramente letterale e illogica; 3) errata applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., ritenuto operante solo in presenza di un accordo scritto su interessi superiori al legale; 4) ulteriore violazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., perché i c.d. super-interessi non sarebbero applicabili alle obbligazioni risarcitorie da inadempimento, ma solo alle obbligazioni pecuniarie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché già definito dalle Sezioni Unite; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo poiché sostanzialmente volto a proporre una diversa interpretazione del protocollo senza dimostrare uno specifico scostamento dai canoni legali di ermeneutica; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'art. 1284, quarto comma, c.c. configura una fattispecie autonoma e non subordinata a un previo accordo tra le parti; ha invece accolto il quarto motivo, precisando che il saggio speciale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non si applica alle obbligazioni risarcitorie derivanti dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria, perché tale previsione presuppone un'obbligazione liquida o agevolmente liquidabile e perché, nel caso del danno da inadempimento non pecuniario, opera un autonomo regime di rivalutazione e interessi compensativi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.

    sono richiamati come canoni legali di interpretazione contrattuale; il ricorrente deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una lettura alternativa.

  • art. 1284, commi 3 e 4, c.c.

    il quarto comma non è una semplice specificazione del terzo; introduce una fattispecie autonoma che disciplina il saggio di interessi dalla domanda giudiziale quando l'obbligazione sia liquida o agevolmente liquidabile.

  • d.l. n. 132/2014, art. 17, comma 1, conv. in l. n. 162/2014

    ha introdotto la disciplina dei c.d. super-interessi con funzione deflattiva e di accelerazione del processo civile.

  • d.lgs. n. 231/2002

    è richiamato come legislazione speciale cui rinvia l'art. 1284, comma 4, c.c. per la determinazione del saggio degli interessi dalla domanda giudiziale.

  • art. 1173 c.c.

    viene evocato dalle Sezioni Unite per chiarire che la fonte dell'obbligazione può essere varia e che occorre qualificare il rapporto dedotto in giudizio per stabilire l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.

  • art. 363-bis c.p.c.

    richiamato quale base del rinvio pregiudiziale che ha portato all'intervento delle Sezioni Unite sul tema dell'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    citato come esempio di disciplina speciale in materia di crediti di lavoro.

  • art. 445 c.c.

    richiamato in tema di crediti alimentari dovuti dal giorno della domanda giudiziale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione dedotto come violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale: occorre individuare puntualmente quali regole di interpretazione siano state violate e in che modo la motivazione del giudice di merito se ne sia discostata.
  • Quando di una clausola contrattuale siano possibili più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra le diverse letture non è censurabile in cassazione solo perché la parte ricorrente ne propone una diversa.
  • L'art. 1284, comma 4, c.c. non è subordinato a un previo accordo scritto delle parti sul tasso di interessi: esso disciplina autonomamente il saggio applicabile dalla domanda giudiziale quando ricorrano i suoi presupposti.
  • Il presupposto applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c. non è la mera esistenza di un rapporto contrattuale, ma il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio.
  • La previsione dei c.d. super-interessi non si applica all'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria, poiché in tale ipotesi il credito ha natura di valore e opera un autonomo regime di rivalutazione e interessi compensativi.
  • La ratio dell'art. 1284, comma 4, c.c. è deflattiva: intende disincentivare resistenze processuali infondate su crediti determinati o facilmente determinabili; tale ratio non giustifica l'applicazione della norma a crediti risarcitori illiquidi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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