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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19668/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di un fabbricato situato in ambito portuale, destinato a deposito, stoccaggio, miscelazione e insacco merci. A seguito di una dichiarazione DOCFA presentata dalla società, l'Ufficio aveva rettificato il classamento proposto, attribuendo all'unità immobiliare la categoria D/7 anziché la categoria E/1 richiesta dalla contribuente. La società aveva impugnato l'avviso sostenendo, in sintesi, che gli immobili erano strettamente funzionali all'attività portuale svolta in concessione e quindi dovessero essere censiti in E/1. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo decisive la funzionalità alle operazioni portuali, la mancanza di autonomia reddituale e il richiamo alla legge n. 205/2017 come conferma della soluzione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 e dell'art. 2082 c.c. per avere la CTR erroneamente ricondotto i beni alla categoria E/1; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la collocazione fisica dei fabbricati, non direttamente collegati al canale, circostanza asseritamente incompatibile con la stretta funzionalità richiesta per la categoria E/1; 3) violazione dell'art. 1, comma 578, l. n. 205/2017 e dello Statuto del contribuente per avere la CTR applicato retroattivamente la norma sopravvenuta; 4) violazione dell'art. 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998 e dell'art. 7 l. n. 212/2000 per difetto di motivazione dell'avviso. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibili il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento. La Corte ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, gli immobili destinati ad attività portuali svolte in forma imprenditoriale e con autonomia funzionale e reddituale non possono essere classificati nella categoria E/1, poiché la natura di pubblico interesse del servizio non esclude la destinazione commerciale o industriale né la conseguente esclusione dal gruppo E. Ha inoltre chiarito che la legge n. 205/2017 opera solo per il futuro e che il suo richiamo da parte della CTR aveva solo valore confermativo, non retroattivo. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato che la questione della motivazione dell'avviso era stata implicitamente disattesa dal giudice di merito e avrebbe richiesto, semmai, ricorso incidentale condizionato della contribuente, che non era stato proposto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 3 ottobre 2006

    «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»

    La norma esclude la categoria E per immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati ad usi commerciali, industriali o assimilati; il criterio rilevante è la funzione economica concreta, non la sola localizzazione in area portuale.

  • art. 2082 c.c.

    È utilizzato per valorizzare la natura imprenditoriale dell'attività svolta nei locali in questione.

  • art. 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione dell'avviso DOCFA; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto per carenza di interesse del ricorrente.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene la censura inammissibile perché non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 1, comma 578, l. n. 205/2017

    La disposizione è ritenuta applicabile solo per il futuro, con funzione non retroattiva; nel giudizio di merito il suo richiamo valeva solo come conferma del quadro normativo precedente.

  • art. 1, comma 579, l. n. 205/2017

    È richiamato per indicare che le procedure di aggiornamento della rendita operano solo dalla data prevista dal legislatore.

  • art. 21, comma 1, lett. a), l. n. 84/1994

    È evocato per descrivere la trasformazione delle compagnie portuali in società operanti in concorrenza, a conferma della natura imprenditoriale dell'attività portuale.

  • art. 41, primo comma, Cost.

    È richiamato come fondamento della libertà di iniziativa economica, coerente con l'esercizio concorrenziale delle operazioni portuali.

  • art. 36 cod. nav.

    La concessione di aree demaniali non esclude che queste siano impiegate con autonomia funzionale e reddituale per attività imprenditoriali.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere nel merito.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    È richiamato ai fini della liquidazione delle spese di merito con la riduzione prevista per la difesa dell'Ufficio svolta da propri funzionari.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale degli immobili, la categoria E è incompatibile con beni che, pur ubicati in area portuale o destinati a servizi pubblici, presentino autonomia funzionale e reddituale e siano impiegati per attività commerciali, industriali o imprenditoriali.
  • Ai fini del classamento non rileva la sola localizzazione del bene in un contesto destinato a servizio pubblico, ma occorre verificare la concreta funzione economica e la destinazione imprenditoriale dell'immobile.
  • La natura di pubblico interesse di un'attività non impedisce che essa sia svolta secondo criteri economici tipici dell'impresa, con conseguente esclusione della classificazione catastale nel gruppo E.
  • Una norma sopravvenuta che disciplini espressamente il classamento di determinati immobili opera, salvo diversa previsione, solo per il futuro; il suo richiamo può valere al più come conferma interpretativa del regime precedente, non come applicazione retroattiva.
  • Nel giudizio tributario, se il giudice di merito affronta il rapporto sostanziale senza accogliere l'eccezione preliminare di nullità dell'atto, tale eccezione deve ritenersi implicitamente respinta; la parte totalmente o parzialmente soccombente su quel punto deve proporre ricorso incidentale condizionato per conservarne la censura.
  • Una censura per difetto di motivazione dell'avviso non è esaminabile in cassazione quando, ricostruita la sentenza impugnata, il giudice di merito abbia implicitamente ritenuto infondata la relativa eccezione e la questione non sia stata devoluta con ricorso incidentale condizionato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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