Cassazione Civile, Ordinanza n. 25761/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società operante nel settore della fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche. L'ufficio aveva rideterminato i ricavi sulla base degli studi di settore, allineando i dati dichiarati alle risultanze di Ge.Ri.Co. e recuperando maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, e la sentenza di appello aveva confermato l'annullamento dell'accertamento ritenendo che lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi standardizzati fosse contenuto (3,5%) e non integrasse una grave incongruenza, anche perché la società aveva partecipato al contraddittorio preventivo giustificando la minore redditività con la crisi del settore automobilistico e con il mantenimento dell'occupazione. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione delle norme sugli studi di settore, sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento nonostante la presenza di ulteriori elementi sintomatici di inattendibilità (incongruenze reiterate nel tempo, anomalie dei dati dichiarati e della posizione reddituale dei soci) e che l'onere di provare le ragioni dello scostamento gravava sul contribuente; con il secondo deduce omesso esame di fatti decisivi, riproponendo sostanzialmente le censure già svolte con il primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero inammissibili e comunque infondati. La CTR aveva accertato in fatto l'assenza di una grave incongruenza tra ricavi attesi e ricavi dichiarati, qualificando come non obiettivamente grave uno scostamento del 3,5%; tale accertamento di merito non è sindacabile in cassazione. Poiché la metodologia degli studi di settore richiede, quale presupposto legittimante, la presenza di una grave incongruenza, l'assenza di tale presupposto impediva in radice l'utilizzo dell'accertamento standardizzato. Gli ulteriori elementi valorizzati dall'ufficio non avevano autonomia decisiva, ma servivano solo a corroborare il dato dello scostamento; venuta meno la gravità di quest'ultimo, tali elementi perdevano consistenza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso sia l'omesso esame di un fatto decisivo sia la denunciabilità in cassazione di una censura che mirava, in realtà, a contestare la valutazione di merito delle prove compiuta dalla CTR.
Norme richiamate
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
Il presupposto della grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo studio di settore è necessario per legittimare l'accertamento standardizzato; non risulta implicitamente abrogato dalle modifiche successive richiamate dall'art. 10, comma 1, della L. n. 146 del 1998.
conv. con mod. dal d.l. n. 331 del 1993
Norma di conversione richiamata come base del sistema degli studi di settore.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo, ma non ritenuto decisivo poiché l'avviso era fondato sugli studi di settore e non su un autonomo accertamento svincolato da essi.
art. 24 D.Lgs. n. 446 del 1997
Richiamato tra le norme poste a fondamento dell'accertamento fiscale.
art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997
Richiamato tra le norme poste a fondamento dell'accertamento fiscale.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base dell'accertamento ai fini IVA.
art. 10, comma 1, L. n. 146 del 1998
come modificato dall'art. 1, comma 23, L. n. 296 del 2006
Continua a fare riferimento all'art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, sicché il requisito della grave incongruenza permane anche dopo le modifiche del 2006.
Richiamato dall'Agenzia sul riparto dell'onere della prova; la Corte, però, ribadisce che l'accertamento standardizzato è legittimo solo se ricorre il presupposto della grave incongruenza, accertato in fatto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo che denuncia violazione di legge è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è stata respinta perché la CTR si era comunque pronunciata sul punto decisivo e la doglianza tendeva in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il presupposto della grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi standardizzati è condizione necessaria di legittimità dell'atto; se il giudice di merito esclude in fatto la gravità dello scostamento, l'accertamento standardizzato non può essere mantenuto.
- Gli ulteriori elementi richiamati dall'ufficio a supporto dell'accertamento non hanno autonoma capacità sostitutiva del presupposto mancante, quando siano solo elementi corroborativi dello scostamento da studi di settore.
- In cassazione non è sindacabile l'apprezzamento di merito con cui il giudice tributario valuta la consistenza dello scostamento e la sussistenza della grave incongruenza, salvo vizi realmente riconducibili ai paradigmi del ricorso per cassazione.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il giudice di merito abbia espressamente deciso sul punto rilevante e la doglianza miri in realtà a contestare la motivazione e la valutazione delle prove.
- Il contribuente che contesti un accertamento da studi di settore può giovarsi dell'insussistenza del presupposto oggettivo della grave incongruenza, senza che sia necessario passare alla fase di prova delle giustificazioni difensive se tale presupposto venga escluso in radice.
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