Cassazione Civile, Ordinanza n. 29349/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEG e IRAP 2002 nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo. La controversia riguardava, in particolare: il recupero a tassazione di maggiori ricavi relativi al reparto abbigliamento, gestito tramite contratto di associazione in partecipazione con altra società; il recupero di costi ritenuti indeducibili relativi ai servizi prestati da una società collegata; il recupero di compensi non spettanti per i "banchi dei freschi"; e il criterio di calcolo del ricarico medio adottato dall'Ufficio. La società deduceva, con il primo motivo, violazione di norme sull'accertamento induttivo, sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo l'erroneità del ricarico medio applicato rispetto a quello dichiarato. Con il secondo motivo lamentava vizio motivazionale per l'asserita insufficiente considerazione della significatività del campione di merci e della ponderazione dei ricarichi. Con il terzo motivo denunciava violazione di norme tributarie e costituzionali, contestando il recupero dei costi collegati all'associazione in partecipazione e la qualificazione del contratto come antieconomico/elusivo.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo e li ha ritenuti infondati: ha affermato che, in caso di omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi può essere legittimamente svolta sulla base di dati noti all'Amministrazione, e che la CTR aveva adeguatamente motivato sia sulla scelta del campione di merci più rappresentative e di maggior smercio sia sulla ponderazione dei prezzi di acquisto su cinque rami merceologici. Ha poi respinto anche il terzo motivo, ritenendo congrua la ratio decidendi della CTR secondo cui i costi sostenuti nell'ambito del contratto di associazione in partecipazione erano sproporzionati rispetto alla quota spettante alla società associante e non risultavano giustificati in relazione al rischio d'impresa, con conseguente conferma del recupero a tassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
legittima l'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi sulla base di dati e notizie conosciuti dall'Amministrazione, specie in presenza di irregolare tenuta della contabilità di magazzino.
art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma violata in tema di accertamento IVA, senza un'autonoma specifica elaborazione diversa dal quadro dell'accertamento induttivo.
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, in relazione alla ricostruzione induttiva dei ricavi.
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, in relazione alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento.
richiamato sul riparto dell'onere della prova, ritenuto rispettato dall'impostazione seguita dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale su fatti decisivi.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza di una condotta elusiva, ma la censura è stata respinta.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura contro il recupero a tassazione e la pretesa elusività.
art. 52 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla ricorrente nella contestazione del recupero dei costi dedotti.
art. 95 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla ricorrente nella contestazione del recupero dei costi dedotti.
art. 127 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla ricorrente nella contestazione del recupero dei costi dedotti.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
richiamato solo quanto all'istanza di trattazione della controversia presentata dalla contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
norma applicata per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto se applicabile.
Massime di principio
- In tema di accertamento del reddito d'impresa, la ricostruzione dei maggiori ricavi può avvenire in via analitico-induttiva quando la contabilità di magazzino sia omessa o irregolare, senza necessità di una ricostruzione analitica piena.
- Il campione di merci utilizzato per determinare la percentuale di ricarico deve essere rappresentativo e adeguato, ma la valutazione resta censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è assente, illogica o meramente apparente.
- Il giudice di merito può fondare la conferma dell'accertamento sulla selezione delle merci più rappresentative e sulla ponderazione dei prezzi di acquisto rispetto a più rami merceologici, purché dia conto del percorso logico seguito.
- L'antieconomicità di un'operazione e la sproporzione dei costi rispetto al vantaggio atteso o alla quota di utili spettante possono costituire indice rilevante ai fini del recupero fiscale, se sorrette da un accertamento in fatto specifico e logicamente motivato.
- Una censura di vizio motivazionale non è sufficiente se non individua fatti storici decisivi, ritualmente introdotti nel processo, che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
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