Cassazione Civile, Ordinanza n. 22195/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa in esito a controllo automatizzato su dichiarazione dei redditi e dichiarazioni integrative relative all’anno d’imposta 2013. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella; in appello, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto il gravame dell’Ufficio, ritenendo tempestiva la notifica della cartella perché riferita a imposte dichiarate e non versate e ritenendo non applicabile l’art. 1, comma 640, L. 190/2014, sul presupposto che la dichiarazione integrativa fosse "a sfavore" del contribuente, quindi idonea ad ampliare la materia da controllare. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, dell’art. 1, comma 640, L. 190/2014, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il termine di decadenza doveva decorrere dalla dichiarazione integrativa e che l’Ufficio non avesse contestato specificamente l’eccezione di inesigibilità; (2) violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, censurando la condanna alle spese di merito e prospettando un contrasto costituzionale della disciplina tributaria sulle spese quando l’ente si difenda tramite propri funzionari. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo perché il termine per il controllo/accertamento decorre dalla dichiarazione integrativa quando essa modifica la precedente dichiarazione, e inammissibile la doglianza che mirava a sovvertire l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura "a sfavore" della dichiarazione integrativa; ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c. richiamando il principio per cui, nel processo tributario, la mancata specifica contestazione dell’Ufficio non preclude al giudice di valutare le difese e non restringe il thema decidendum. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la condanna alle spese era correttamente fondata sul principio di soccombenza e che, nel processo tributario, alla parte pubblica vittoriosa assistita da propri funzionari spetta comunque la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi ridotti del 20%.
La decisione
Ricorso rigettato. La Cassazione ha confermato la decisione di appello, con conseguente legittimità della cartella di pagamento e della condanna del contribuente alle spese di merito e di legittimità. Inoltre, in applicazione dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di un ulteriore importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. e, in favore della cassa delle ammende, di un ulteriore importo ex art. 96, comma 4, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza/inesigibilità della cartella; la Corte non ne accoglie la lettura perché, in presenza di dichiarazione integrativa, il termine decorre da quest’ultima per le modifiche apportate
art. 1, comma 640, L. n. 190/2014
considerato dalla Corte come parametro interpretativo importante; la regola ivi espressa non è retroattiva, ma conferma che il termine decorre dalla dichiarazione integrativa quando questa modifica la precedente dichiarazione
richiamato nel motivo, ma la Corte non ravvisa violazione decisiva
la mancata specifica contestazione dell’Ufficio nel processo tributario non equivale ad ammissione dei fatti e non restringe il thema decidendum
richiamato nel motivo, ma la Corte ribadisce che l’apprezzamento delle prove resta riservato al giudice di merito
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il coordinamento tra c.p.c. e processo tributario
la condanna alle spese nel processo tributario segue il principio di soccombenza; alla parte pubblica vittoriosa assistita da funzionari spettano le spese secondo i parametri forensi ridotti del 20%
la regola delle spese è ricondotta al principio di soccombenza e causalità
richiamato nel motivo, senza accoglimento della censura
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente in chiave di asserita incostituzionalità della disciplina sulle spese; la Corte non accoglie la censura
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in chiave di asserita incostituzionalità della disciplina sulle spese; la Corte non accoglie la censura
art. 33 Cost.
richiamato dal ricorrente in chiave di asserita incostituzionalità della disciplina sulle spese; la Corte non accoglie la censura
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
richiamato come disposizione che consente la dichiarazione integrativa e da cui si desume la decorrenza autonoma dei termini dalla dichiarazione integrativa stessa
richiamato per il sistema delle dichiarazioni integrative e per il richiamo all’art. 43 d.P.R. 600/1973 e agli obblighi di conservazione/esibizione
richiamato come disposizione collegata alla conservazione della dichiarazione e dei documenti e al potere di controllo dell’Amministrazione
applicato per condannare il ricorrente a un ulteriore importo per la conformità tra proposta e decisione
applicato per condannare il ricorrente al pagamento di un ulteriore importo in favore della cassa delle ammende
richiamato per la definizione accelerata e per le conseguenze della conformità tra proposta e decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta una dichiarazione integrativa che modifica la dichiarazione originaria, il termine di decadenza per l’accertamento e per i controlli automatizzati decorre dalla dichiarazione integrativa, almeno per le variazioni in essa contenute, per evitare che il termine venga indebitamente eroso.
- L’art. 1, comma 640, L. 190/2014, pur non avendo efficacia retroattiva, conferma in chiave interpretativa il principio della decorrenza del termine dalla dichiarazione integrativa.
- Nel processo tributario, la mancata specifica contestazione dell’Ufficio non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti allegati dal contribuente e non preclude al giudice di valorizzare altre difese e di decidere sull’intera pretesa.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura favorevole o sfavorevole della dichiarazione integrativa, salvo vizi giuridici o motivazionali nei limiti consentiti.
- La disciplina delle spese nel processo tributario segue il principio di soccombenza e causalità; se l’ente pubblico risulta vittorioso, le spese sono liquidabili anche quando sia difeso da propri funzionari, secondo i parametri forensi ridotti dalla legge.
- La censura di costituzionalità sulla disciplina delle spese non può prevalere quando la norma speciale è ritenuta coerente con il sistema processuale e con il principio di soccombenza.
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