Cassazione Civile, Ordinanza n. 24656/2022 del 10/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2004 emessi nei confronti di una società e, per trasparenza, dei soci, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e maggiori redditi di partecipazione desunti dagli studi di settore e poi ridotti in sede di accertamento con adesione. In primo grado gli atti erano stati annullati, ma la CTR Toscana ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittimi gli accertamenti sia perché non fondati solo su elaborazioni statistiche, ma anche sulla concreta realtà economica emersa nel contraddittorio, sia perché l’accordo raggiunto in adesione sarebbe stato vincolante e preclusivo del contenzioso. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: (1) violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 L. n. 212/2000, sostenendo che la pretesa non coincideva con la quantificazione resa nel contraddittorio ma con la proposta formulata in adesione, mai accettata; (2) violazione delle norme sugli accertamenti standardizzati e delle presunzioni, per mancata esplicitazione delle ragioni del mancato recepimento delle osservazioni del contribuente; (3) violazione delle medesime norme per omessa considerazione di circostanze incidenti sull’andamento aziendale (instabilità del personale, crisi del settore, invariabilità dei prezzi); (4) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., riproponendo la censura sub 3; (5) omesso esame di fatti decisivi e discussi, per non avere la CTR valutato tutti gli elementi offerti dal contribuente; (6) nullità per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la decisione si fosse basata su circostanze non provate, in particolare sulla mancata sottoscrizione di una proposta di definizione; (7) violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 218/1997, contestando che un mero accordo in adesione, non perfezionato col pagamento, potesse precludere il giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché la somma accertata con l’atto impositivo era inferiore sia a quella originariamente desunta dagli studi di settore dopo il contraddittorio sia a quella emersa in sede di adesione. Ha poi ritenuto infondati i motivi dal secondo al quinto, osservando che la CTR aveva comunque valorizzato il contraddittorio e la concreta realtà economica della società, e che le ulteriori censure miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di fatto, non consentita in cassazione. I motivi sesto e settimo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché la sentenza di merito si reggeva su più rationes decidendi autonome e non tutte erano state validamente colpite. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato i ricorrenti, in solido, alle spese, con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla motivazione e validità degli avvisi di accertamento; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse
richiamato in tema di motivazione degli atti impositivi; non è stato accolto il rilievo dei contribuenti
richiamato in tema di accertamento dei redditi; le censure sono state giudicate infondate o inammissibili
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
richiamato per gli accertamenti fondati su studi di settore; la Corte ha escluso vizi nella motivazione dell’accertamento
richiamati in tema di presunzioni; la Corte non ha ravvisato violazioni
richiamato per la pretesa ultrapetizione/omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato per la pretesa decisione su fatti non provati; censura inammissibile
richiamato sul potere istruttorio nel processo tributario; censura inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
usato come norma processuale di deduzione della violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
usato per le censure di nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
usato per la censura di omesso esame di fatto decisivo
artt. 8 e 9 d.lgs. n. 218/1997
richiamati in tema di accertamento con adesione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per carenza di interesse
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico; se una sola ratio resiste, il ricorso è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge, nullità o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del merito fattuale compiuto dal giudice di appello.
- In materia di accertamenti fondati su studi di settore, il contraddittorio con il contribuente e la considerazione delle concrete condizioni economiche dell’impresa rilevano ai fini della legittimità dell’accertamento; la contestazione deve colpire specificamente la motivazione effettiva dell’atto, non una ricostruzione diversa e non decisiva.
- È inammissibile la censura che difetti di interesse quando l’atto impugnato contiene una pretesa inferiore rispetto a quella contestata dal ricorrente o comunque non peggiorativa della sua posizione.
- La preclusione al riesame di una pretesa tributaria non può essere affermata in modo astratto senza verificare il reale perfezionamento della procedura di adesione; tuttavia la relativa doglianza resta priva di interesse se la decisione è comunque sorretta da altre rationes autonome non scalfite.
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