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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24596/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato una plusvalenza da cessione di quota parte di un terreno in zona edificabile. Nell'atto di vendita il contribuente aveva indicato un corrispettivo complessivo di euro 300.000,00, inferiore al valore complessivo risultante dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 7 della L. n. 448 del 2001, pari a euro 337.860,85. L'Ufficio aveva quindi calcolato la plusvalenza sulla base del valore dichiarato in rogito, richiamando gli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, TUIR. Il contribuente aveva impugnato l'atto e il ricorso era stato accolto in primo grado; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'espresso richiamo, nell'atto di vendita, alla rivalutazione mediante perizia ex art. 7 L. n. 448 del 2001 escludesse la volontà di indicare un prezzo inferiore al valore rideterminato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 7 L. n. 448 del 2001 e degli artt. 67 e 68 TUIR, sostenendo che, quando nel rogito sia indicato un valore inferiore a quello rideterminato, debbano applicarsi le regole ordinarie di determinazione della plusvalenza, senza tener conto del valore rivalutato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui, per i terreni edificabili e agricoli, l'indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore al valore precedentemente rideterminato con perizia giurata ex art. 7 della L. n. 448 del 2001 non comporta la decadenza dal beneficio connesso al versamento dell'imposta sostitutiva né consente all'Amministrazione di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene. Ne consegue che l'Ufficio non può determinare la plusvalenza applicando gli ordinari criteri degli artt. 67 e 68 TUIR sul presupposto della divergenza tra corrispettivo dichiarato e valore rivalutato. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 7 della L. n. 448 del 2001

    "perizia giurata"; "rideterminazione del valore"; "imposta sostitutiva"

    La rideterminazione del valore del terreno mediante perizia giurata e pagamento dell'imposta sostitutiva produce un effetto consolidato che non viene meno per il solo fatto che, nell'atto di vendita, sia indicato un corrispettivo inferiore al valore rivalutato.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986

    La norma sulla tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili e agricoli non può essere applicata, nel caso deciso, per ricavare un valore storico del bene in luogo di quello rideterminato.

  • art. 68, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    Il criterio ordinario di determinazione della plusvalenza non è utilizzabile per disconoscere gli effetti della precedente rideterminazione del valore effettuata ai sensi dell'art. 7 L. n. 448 del 2001.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    È stato dedotto il vizio di violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze immobiliari, la previa rideterminazione del valore del terreno tramite perizia giurata e imposta sostitutiva impedisce all'Amministrazione finanziaria di rimettere in discussione il valore rivalutato solo perché il corrispettivo dichiarato nell'atto di vendita sia inferiore.
  • La divergenza tra prezzo dichiarato nel rogito e valore rideterminato ex art. 7 L. n. 448 del 2001 non determina, di per sé, la decadenza dal beneficio fiscale connesso alla rivalutazione.
  • Per i terreni edificabili o agricoli oggetto di rivalutazione, l'Ufficio non può tornare al valore storico del bene né applicare gli ordinari criteri di calcolo della plusvalenza per neutralizzare gli effetti della rivalutazione validamente eseguita.
  • Il principio affermato dalle Sezioni Unite vincola la soluzione della controversia e impone di ritenere illegittimo l'accertamento fondato esclusivamente sulla non coincidenza tra corrispettivo di cessione e valore periziato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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