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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24597/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato la plusvalenza derivante dalla vendita di quota parte di un terreno ricadente in zona edificabile. Nell'atto di cessione era stato indicato un corrispettivo complessivo di euro 300.000, inferiore al valore complessivo rideterminato sulla base di una perizia giurata ex art. 7 L. n. 448/2001, pari a euro 337.860,85. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento, ritenendo decisivo che nell'atto di vendita fosse stato espressamente richiamato l'avvenuto ricorso alla rivalutazione con perizia giurata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 7 L. n. 448/2001 e degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, TUIR, sostenendo che, quando nel rogito sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie di determinazione della plusvalenza, senza tener conto del valore rideterminato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in tema di plusvalenze da cessione di terreni edificabili o agricoli, l'indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato mediante perizia giurata ex art. 7 L. n. 448/2001 non comporta la decadenza dal beneficio collegato al pagamento dell'imposta sostitutiva, né consente all'Amministrazione di accertare la plusvalenza facendo riferimento al valore storico del bene. Di conseguenza, la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento è stata confermata e il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità. È stato escluso anche l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la natura soggettiva dell'Amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 448/2001

    La perizia giurata e il versamento dell'imposta sostitutiva consentono di assumere il valore rideterminato ai fini fiscali; l'indicazione in rogito di un corrispettivo inferiore non fa venir meno il beneficio né autorizza il recupero a tassazione sul valore storico.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata per la disciplina delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili e agricoli; non può essere applicata in modo da elidere gli effetti della rivalutazione eseguita ai sensi dell'art. 7 L. n. 448/2001.

  • art. 68, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    La determinazione ordinaria della plusvalenza secondo il valore storico non è consentita quando il bene sia stato validamente rivalutato ex art. 7 L. n. 448/2001.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata proposta come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze immobiliari, la rivalutazione del terreno effettuata con perizia giurata e imposta sostitutiva produce effetti fiscali che non vengono meno per il solo fatto che nel successivo atto di vendita sia indicato un corrispettivo inferiore al valore rivalutato.
  • L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere il valore rideterminato ai fini della tassazione della plusvalenza e tornare al valore storico del bene quando la procedura di rivalutazione sia stata validamente perfezionata.
  • La divergenza tra valore rivalutato e prezzo dichiarato nel rogito non determina, di per sé, decadenza dal regime agevolato previsto dalla normativa sulla rivalutazione dei terreni.
  • Quando il ricorso per cassazione mira a contestare l'applicazione della disciplina sulla rivalutazione dei terreni, il giudizio deve coordinare gli artt. 67 e 68 TUIR con l'art. 7 L. n. 448/2001 secondo l'interpretazione consolidata delle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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