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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24595/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Abruzzo per omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2011. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo prescritto il credito erariale: secondo la CTR, il termine triennale di prescrizione, in materia di tasse automobilistiche, decorreva dall'atto interruttivo e, nel caso concreto, l'ingiunzione notificata il 17 novembre 2017 sarebbe giunta oltre il termine, perché l'avviso di accertamento era stato notificato il 12 agosto 2014. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, convertito dalla l. n. 53/1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986, convertito dalla l. n. 60/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente individuato il dies a quo e, quindi, dichiarato maturata la prescrizione nonostante la notifica dell'ingiunzione fosse avvenuta prima della scadenza del termine triennale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della Regione. Ha affermato che, in materia di tassa automobilistica, la prescrizione triennale del credito erariale decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui è previsto il pagamento, e non dalla scadenza del termine di pagamento. Applicando tale regola, ha ritenuto che, a fronte dell'avviso di accertamento notificato il 12 agosto 2014, il termine triennale scadesse il 31 dicembre 2017; poiché l'ingiunzione di pagamento è stata notificata il 17 novembre 2017, il credito non era prescritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 384 c.p.c.

    È applicato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 5 del d.l. n. 953/1982, conv. in l. n. 53/1983

    Norma evocata come disciplina della prescrizione del credito per tassa automobilistica, con rilevanza del termine triennale.

  • art. 3 del d.l. n. 2/1986, conv. in l. n. 60/1986

    Norma interpretata nel senso di far decorrere la prescrizione triennale dall'inizio dell'anno successivo a quello previsto per il pagamento.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla CTR per ritenere l'effetto interruttivo della notifica dell'avviso di accertamento e la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato dalla CTR per affermare che, dopo l'atto interruttivo, decorre un nuovo termine prescrizionale.

Massime di principio

  • In materia di tassa automobilistica, la prescrizione triennale del credito erariale decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, e non dalla scadenza del termine di pagamento.
  • La notifica di un atto interruttivo rileva ai fini della prescrizione solo se, al momento della successiva riscossione, il nuovo termine triennale non è ancora spirato; occorre quindi verificare correttamente il dies a quo in base alla disciplina speciale.
  • Quando la corretta applicazione della disciplina sulla prescrizione consente di decidere la controversia senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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